L’assenza alla visita fiscale non è sempre punibile, ma può essere giustificata, oppure si può essere addirittura esonerati dall’assenza dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità, che sono, lo ricordiamo:
• dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per i lavoratori dipendenti del settore privato;
• dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 per i dipendenti pubblici.
Se il medico dell’Inps passa nel domicilio del lavoratore (da questi indicato nel certificato di malattia) senza trovarlo, rilascia un’apposita convocazione con l’invito a presentarsi nel giorno successivo non festivo presso il gabinetto diagnostica dell’Inps.
Se la sede non è facilmente raggiungibile, il lavoratore può presentarsi presso il presidio sanitario pubblico indicato nella stessa convocazione.
Nell’ipotesi in cui il dipendente non si presenti neppure a questa visita, l’Inps ne dà comunicazione al datore di lavoro: il lavoratore ha tempo 10 giorni per presentare le proprie giustificazioni.
Se il dipendente, nel giorno della prevista visita ambulatoriale, riprende l’attività lavorativa, non è tenuto a sottoporsi alla visita, ma deve comunque comunicarlo alla sede Inps.
Le severe sanzioni applicate a chi utilizza illegittimamente la malattia possono però riguardare anche i lavoratori realmente ammalati, che per via di un contrattempo o di un’urgenza devono allontanarsi dalla propria abitazione durante le fasce di reperibilità per la visita fiscale.Le conseguenze cambiano a seconda della situazione e della patologia per la quale ci si assenta dal lavoro: se la malattia è collegata allo stato di disabilità riconosciuta (in misura superiore al 67%), ad esempio, o se il lavoratore ha una patologia grave che richiede terapie salvavita, è previsto l’esonero dalla visita fiscale.In altri casi, come il ricovero ospedaliero o la concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici indifferibili, si è giustificati dall’assenza alla visita fiscale.
Nei casi in cui l’assenza durante le fasce di reperibilità non risulta giustificata, si può perdere in parte, o interamente, l’indennità di malattia. Inoltre, a seconda della gravità del comportamento complessivamente tenuto dal dipendente, il datore di lavoro può licenziarlo.
Ricapitolando, l’esonero dalla visita fiscale è previsto quando il lavoratore ha:
• una malattia grave che richiede terapie salvavita;
• una malattia per la quale sia stata riconosciuta la causa di servizio;
• una malattia collegata alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Se il lavoratore non è esonerato, ma risulta assente alla visita fiscale, può essere giustificato in caso di:
• ricovero;
• necessità imprescindibile ed indifferibile della sua presenza altrove;
• concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici indifferibili;
• ogni serio e fondato motivo che renda ragionevole l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio.
Le conseguenze per l’assenza ingiustificata alla visita fiscale possono essere molto gravi:
• per l’assenza alla prima visita fiscale, il lavoratore perde qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia, o sino alla giornata in cui avviene la visita ambulatoriale;
• per l’assenza alla seconda convocazione, oltre alla precedente sanzione, si riduce del 50% il trattamento economico per il periodo di malattia residuo;
• per l’assenza alla terza convocazione, l’erogazione dell’indennità Inps viene interrotta da quel momento e fino al termine del periodo di malattia; in pratica, la malattia non è riconosciuta ai fini del diritto all’indennità.
Se il lavoratore, non presente in casa, arriva quando il medico non è ancora andato via, la visita va effettuata solo qualora l’assicurato lo chieda e se è possibile; in caso contrario, il sanitario deve segnare il motivo dell’assenza sul verbale e il lavoratore dev’essere informato che comunque è suscettibile di sanzione amministrativa, per evitare la quale dovrà produrre una idonea dichiarazione/certificazione giustificativa al Centro medico-legale Inps (Inps, messaggio 5 luglio 2005, n. 24841); in sostanza l’arrivo del lavoratore che chiede di essere visitato mentre il medico si sta allontanando non sana l’assenza (Cassazione, 11 marzo 1996, n. 1956).
In ogni caso, l’assenza ingiustificata alla visita fiscale è un’inadempienza sia verso l’Inps, che verso il datore di lavoro: questi ha infatti il diritto di ricevere regolarmente la prestazione lavorativa, perciò ha il diritto di controllare l’effettiva esistenza della causa che impedisce lo svolgimento dell’attività.
Il dipendente può essere sanzionato anche col licenziamento, in caso di ripetuta assenza ingiustificata dal domicilio durante le fasce orarie di reperibilità in costanza di malattia.