La responsabilità genitoriale ha sostituito la vecchia potestà dei genitori ed è stata introdotta dal d.lgs. 154\2013, che ha riscritto gli articoli art. 315 e ss. del codice civile.
Essa indica l’insieme dei diritti e dei doveri che spettano e gravano su entrambi i genitori verso i figli; in casi particolari, previsti dalla legge, la responsabilità è esercitata da un solo genitore.
L’art. 315 c.c. sancisce che: “Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”.
A seguito dell’intervenuta equiparazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori del matrimonio, la responsabilità genitoriale si manifesta in tutti in cui i casi in cui vi siano dei figli, a prescindere dal fatto che essi siano nati dentro o al di fuori dal matrimonio.
L’art. 316 c.c., invece, si sofferma proprio sulla responsabilità genitoriale, affermando che: “Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore”.
Nel caso in cui non vi sia un comune accordo, i co. 2 e 3 dell’ art 316 c.c. affermano che “ In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio”.
Come precisato dal Tribunale di Caltanissetta con la sentenza del 30 dicembre 2015, il genitore che non si occupa del figlio non decade dalla responsabilità genitoriale, poiché la fattispecie non rientra in quelle previste dall’ art 330 c.c. “Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”.
Tuttavia, precisano i giudici, in suddette ipotesi possono essere accolte le richieste di affidamento esclusivo.
La pronuncia della decadenza può pertanto intervenire tanto laddove vi sia una condotta del genitore in contrasto con i doveri inerenti alla responsabilità quanto nel caso in cui il genitore abusi dei relativi poteri cagionando, con la sua condotta, un grave pregiudizio al figlio.
La condotta pregiudizievole rappresenta quindi un fondamentale presupposto affinché la previsione normativa di cui all’art. 330 c.c. possa trovare applicazione.
Laddove ricorra un pregiudizio ma non sia tale da dar luogo alla pronuncia di decadenza, troverà ingresso l’applicazione dell’art. 333 c.c., il quale prevede che “il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti che ritiene convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare, ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”.
E’ pertanto fondamentale, affinché si possa davvero giungere all’adozione di un provvedimento tra quelli di cui agli artt. 330 e 333 c.c., che vi sia un pregiudizio per il minore.
In più di un’occasione i Tribunali per i minori hanno dichiarato la decadenza dalla responsabilità del genitore che si era reso irreperibile, allontanandosi da casa senza lasciare più notizie di sé e senza preoccuparsi di fornire al figlio la propria assistenza morale e materiale.
La caratteristica più importante dei provvedimenti appena richiamati è la loro revocabilità: venuto meno il pregiudizio o il pericolo di pregiudizio che ne hanno determinato l’emissione, essi possono infatti essere revocati.
L’art. 332 c.c. prevede, per l’appunto, che il genitore che ne è decaduto possa essere reintegrato nella potestà quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata.
I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che “in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, i provvedimenti adottati ex art. 330 c.c. hanno la funzione di impedire che la prole subisca pregiudizi a causa della condotta dei genitori, ma non hanno alcuna valenza liberatoria rispetto all’obbligo di provvedere al mantenimento della prole” (Cass. Pen., sez. VI, 24 aprile 2007 n 16559).
Infatti, “in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, i provvedimenti adottati ex art. 330 c.c. hanno la funzione di impedire che la prole subisca pregiudizi a causa della condotta dei genitori, ma non hanno alcuna valenza liberatoria rispetto all’obbligo di provvedere al mantenimento della prole” (Cass. Pen., sez. VI, 24 aprile 2007 n 16559).
Il genitore dichiarato decaduto è però comunque tenuto al mantenimento del figlio e comunque all’assolvimento di tutti quei compiti che non siano incompatibili con gli effetti della pronuncia.
Se la decadenza riguarda uno solo dei genitori, l’esercizio della potestà spetterà in modo esclusivo, all’altro genitore.
Se invece la decadenza riguarda entrambi i genitori o il genitore esercente in via esclusiva la potestà, si aprirà la tutela ex art. 343 c.c..