Il principio fondamentale che ispira il nostro sistema è che il compito dello Stato, da realizzare attraverso la previdenza sociale, sia quello di garantire a tutti cittadini il minimo essenziale alle esigenze di vita.
Sono tante le prestazioni erogate da Inps, e di diverse tipologie, ma sostanzialmente si dividono in prestazioni di natura previdenziale e prestazioni di natura assistenziale.
Le prestazioni previdenziali sono le prestazioni e i servizi erogati in favore dei lavoratori iscritti agli enti o alle casse di previdenza in favore dei quali siano stati versati contributi previdenziali o che siano affetti da infermità fisica o mentale a causa di malattie gravi ed invalidanti
Le prestazioni di natura assistenziale, invece, si configurano invece come veri e propri interventi dello “Stato sociale”, volti a tutelare i cittadini in particolari momenti di difficoltà della loro vita lavorativa, economica e/o familiare.
Sono pertanto concesse solo in presenza di specifici requisiti.
Vediamoli con ordine.
Quali sono le prestazioni previdenziali?
Tralasciando la pensione come trattamento economico da erogare al termine dell’attività lavorativa, oggetto in questo periodo di possibile riforma (la c.d. quota 100), vediamo quali sono le prestazioni previdenziali che vengono erogate in favore di soggetti che hanno determinati requisiti:
Assegno ordinario di invalidità: si tratta di un’erogazione in favore dei soggetti che abbiano un grado di invalidità ricompresa tra il 74% ed il 99%, che abbiano un’età compresa tra i 18 ed i 66 anni e 7 mesi e che non superino il limite reddituale di euro 4.853,29.
L’importo è di euro 282,55 per 13 mensilità.
Pensione di inabilità: La pensione di inabilità è una prestazione economica erogata in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale del 100% e permanente, e che si trovano in stato di bisogno economico.
Il beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge e sono residenti in forma stabile in Italia.
Al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale (per il 2018 pari a 66 anni e 7 mesi), l’importo della pensione di inabilità civile viene adeguato all’importo dell’assegno sociale e non è più possibile sottoporre il soggetto alla verifica della sussistenza dei requisiti sanitari.
Per l’anno 2018 l’importo della pensione è di 282,55 euro e viene corrisposto per 13 mensilità.
Il limite di reddito personale annuo per il 2018 per ottenere il beneficio è pari a 16.664,36 euro, mentre gli altri requisiti sono essere iscritto all’INPS da almeno 5 anni ed avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni.
Pensione per cecità assoluta: E’ concessa ai maggiorenni ciechi assoluti che si trovino in stato di bisogno economico, mentre per i ciechi civili assoluti minorenni non spetta la pensione ma l’indennità di accompagnamento.
Fra i requisiti rientra avere la cittadinanza italiana e disporre di un reddito inferiore a 16.664,36 euro.
Gli importi sono pari ad euro 305,56 per 13 mensilità se il disabile non è ricoverato in istituto ovvero di euro 282,55 per 13 mensilità se il disabile è ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico, anche in parte, dello Stato (o di Ente pubblico).
Pensione per cecità parziale: sono tali i ciechi con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione.
Prevede gli stessi requisiti della pensione prevista per la cecità totale con la differenza che anche i minori possono godere della suddetta e pensione e non dell’indennità di accompagnamento.
Di seguito un piccolo schema riepilogativo:
CIECHI | Importo | Limite massimo reddito annuo |
Pensione ciechi civili assoluti | € 305,56 | € 16.664,36 |
Pensione ciechi civili assoluti ricoverati | € 282,55 | € 16.664,36 |
Pensione ciechi civili parziali | € 282,55 | € 16.664,36 |
Accompagnamento ciechi civili assoluti | € 915,18 | Nessun limite di reddito |
Indennità speciale ciechi ventesimisti | € 209,51 | Nessun limite di reddito |
Assegno ipovedenti decimisti | € 209,70 | € 8.011,78 |
INVALIDI CIVILI | ||
Pensione invalidi civili totali | € 282,55 | € 16.664,36 |
Assegno mensile invalidi civili parziali | € 282,55 | € 4.853,29 |
Accompagnamento invalidi civili totali | € 516,35 | Nessun limite di reddito |
Indennità di frequenza minori di 18 anni |
€ 282,55 | € 4.853,29 |
SORDI
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Pensione sordi | € 282,55 | € 16.664,36 |
Indennità comunicazione sordi | € 256,21 | Nessun limite di reddito |
Quali sono le prestazioni assistenziali?
Il pagamento di pensioni e indennità di natura previdenziale è indubbiamente una delle principali, se non la principale, attività di Inps e Casse di Previdenza.
A tali prestazioni vanno tuttavia affiancate le prestazioni assistenziali che, benché spesso erogate dagli stessi enti di riferimento, differiscono in maniera piuttosto netta dalle precedenti: a differenza delle prestazioni previdenziali, determinate sulla base di rapporti assicurativi e di fatto finanziate con i contributi di lavoratori in attività e aziende pubbliche e private, le prestazioni assistenziali sono provvidenze sociali e/o economiche fornite in particolari situazioni di difficoltà o, in ogni caso, per garantire sostegno ai lavoratori (e famiglie) che si trovino in peculiari condizioni.
Sono comunque erogate solo in presenza di specifici requisiti.
Si riportano di seguito alcune tra le principali prestazioni a sostegno del reddito fornite dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Assegno sociale: sostitutiva dal 1996 della pensione sociale, è una prestazione pagata dall’INPS a tutti coloro che, raggiunti i requisiti della pensione, non hanno versato i contributi previdenziali o che lo hanno fatto in maniera insufficiente; esso ammonta a circa 448,00 euro al mese.
Requisiti: età anagrafica di 66 anni e 7 mesi, fino al 31 dicembre 2018 e 67 anni (a partire dal 1 gennaio 2019), con residenza in Italia e con un reddito pari ad euro 5.824,00 annuo (se singolo) o 11.649,82 (se coniugato).
Assegni familiari: corrisposti direttamente dall’Inps, spettano alle famiglie di specifiche categorie di lavoratori (coltivatori diretti, piccoli coltivatori diretti, coloni, mezzadri e pensionati a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi) entro determinati limiti di reddito stabiliti dalla legge.
Indennità di accompagnamento: prestazione riservata a “titolo della minorazione”, cioè a prescindere da ogni condizione relativa al reddito, ai soggetti inabili che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che, incapaci di compiere atti di vita quotidiana, necessitano di un’assistenza continua.
Essa è erogata ai soggetti dichiarati invalidi al 100% che non riescono a deambulare senza accompagnatore ed è necessario soddisfare i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge, ovvero l’invalidità al 100% per i richiedenti che hanno fra i 18 e i 65 anni mentre per i minorenni e gli ultra 65enni è sufficiente che nel verbale redatto dopo la visita medica di accertamento sanitario sia riportato che la persona è impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure a compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua.
L’indennità di accompagnamento non può essere percepita da chi è ricoverato gratuitamente presso istituti la cui retta è pagata dallo Stato o da un Ente pubblico.
Di pari passo è incompatibile con l’indennità di frequenza.
L’indennità di accompagnamento è invece compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ed è cumulabile con la pensione di inabilità, con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).
Non è compatibile però con le indennità provenienti da invalidità per cause di guerra, lavoro o servizio. Se l’invalido è beneficiario di questo tipo di trattamenti può scegliere il trattamento a lui più favorevole ma non può percepire entrambe le erogazioni.
L’importo dell’indennità di accompagnamento è pari a 516,35 € per 13 mensilità.
Precisiamo che, ai ciechi civili assoluti minorenni spetta l’indennità di accompagnamento e non la pensione per ciechi (riservata ai maggiorenni).
Molto spesso ci viene chiesto se al riconoscimento della Legge 104 si ha in automatico anche il riconoscimento dell’accompagnamento. ovvero se un soggetto a cui è stato riconosciuto un’handicap grave (legge 104, art. 3, comma 3) ha diritto in maniera automatica anche all’indennità di accompagnamento erogata dall’INPS.
Le due procedure viaggiano su binari differenti, quindi non è detto che il riconoscimento di un’handicap grave porti in automatico al riconoscimento dell’accompagnamento. Infatti, ci sono casi in cui viene riconosciuta l’invalidità grave ma non l’accompagnamento.
Indennità di frequenza: è stata istituita con la Legge 11 ottobre 1990, n. 289 per fornire un sostegno al reddito delle famiglie dei minori portatori di handicap.
Questo beneficio economico viene concesso in periodi in cui la famiglia sostenga spese legate alla frequenza di una scuola (pubblica o privata) o di un centro specializzato per terapie o riabilitazione.
Gli interessati devono trovarsi in “stato di bisogno economico”, cioè dimostrare di avere un reddito inferiore alla soglia fissata anno per anno dall’Inps.
Per ottenere questa indennità è necessario soddisfare i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge:
– è necessario avere meno di 18 anni
– frequenza continua o periodica di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido, centri ambulatoriali, centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico, riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap, centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti.
– rispetto del limite del reddito fissato
– dicitura nel verbale della visita medica di accertamento sanitario “minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età” ovvero “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz”;
– cittadinanza italiana;
– residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
Assegni al nucleo familiare: si tratta di un sostegno economico corrisposto alle famiglie di lavoratori dipendenti, dipendenti agricoli, domestici, iscritti alla gestione separata, titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals), titolari di prestazioni previdenziali e lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto, con nuclei familiari composti da più persone e i cui redditi risultino inferiori a quelli annualmente stabiliti per legge. La misura della prestazione dipenderà quindi da tipologia e numerosità del nucleo familiare, nonché dal reddito complessivo dell’intero nucleo; previsti in ogni caso importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (ad esempio, in presenza di componenti inabili). Si precisa inoltre che l’assegno viene pagato dal datore di lavoro (per conto dell’Inps) in occasione del pagamento della retribuzione nel caso dei dipendenti in attività; diversamente, è erogato direttamente dall’INPS. La medesima distinzione vale per la modalità di inoltro della domanda.
Cassa integrazione guadagni ordinaria industria e edilizia: è la prestazione economica erogata dall’Inps con la funzione di integrare (o sostituire) la retribuzione dei lavoratori di settore che vengono a trovarsi in precarie condizioni economiche, a seguito della sospensione o della riduzione della propria attività lavorativa.
Cassa integrazione guadagni straordinaria: si tratta del trattamento di integrazione salariale straordinario erogato dall’Inps al fine di integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori di aziende che siano fronteggiando situazioni di crisi o processi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversioni.
Indennità di disoccupazione NASpI: istituita dall’1 maggio 2015 per gli eventi di disoccupazione che si verificano da quella data, è la prestazione economica, sempre erogata su domanda, che sostituisce l’ASpI nel sostegno dei lavoratori dipendenti che abbiano involontariamente perso la propria occupazione.
Una delle principali variazioni riguarda in particolare i requisiti di accesso all’indennità: oltre allo stato di disoccupazione involontario, sono richieste almeno 13 settimane di contribuzione maturate nel quadriennio antecedenti il periodo di di disoccupazione.
Reddito di Inclusione: attivo dall’1 gennaio 2018, si tratta di una misura di contrasto alla povertà composta, oltre che da un supporto di tipo economico, anche da una serie di servizi personalizzati sulla base delle effettive esigenze del nucleo familiare richiedente. All’atto pratico, è prevista l’erogazione di un assegno mensile – di importo variabile, a seconda del reddito e della numerosità della famiglia – e l’adesione a un progetto personalizzato di reinserimento sociale e lavorativo, la cui sottoscrizione è condizione essenziale per l’accesso al beneficio economico.