Con 201 voti favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti, il Senato della Repubblica ha dato il via libera definitivo al disegno di legge – già approvato dalla Camera dei Deputati il 6 marzo – recante modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa.
La riforma prevede i seguenti articoli:
- l’articolo 1 dispone che la difesa in casa propria è sempre legittima;
- l’articolo 2 introduce il concetto di “grave turbamento” tra le cause di non punibilità;
- l’articolo 3 modifica la disciplina sulla sospensione condizionale della pena: in caso di sentenza di condanna la sospensione condizionale è concessa solo dietro integrale pagamento del risarcimento danni alla vittima;
- l’articolo 4 dispone l’aumento della pena per il delitto di violazione di domicilio: la detenzione da 1 a 4 anni diventa da 2 a 6 anni;
- l’articolo 5 e articolo 6 prevedono l’inasprimento delle pene per i delitti di furto in abitazione e rapina, con la detenzione massima rispettivamente fino a 6 e 7 anni.
Cosa dice l’articolo 1
Secondo l’articolo 1 nel caso in cui una persona presente legittimamente nell’abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora utilizzi un’arma (che deve essere legittimamente detenuta) per difendere la propria o l’altrui incolumità, nonché i beni propri o altrui, dal “pericolo di un’aggressione”, la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa è sempre riconosciuta.
In altre parole, non è necessario che ci sia un’aggressione per potersi difendere, basta che sussista il pericolo o la minaccia di aggressione.
Ad esempio, non per forza un ladro deve puntarvi la pistola addosso per potervi difendere, è sufficiente che questo sia armato e pronto ad utilizzare l’arma.
Cosa dice l’articolo 2
È l’articolo 2 del disegno di legge però ad essere il punto centrale dell’intera riforma della legittima difesa. Questo, infatti, va a modificare l’articolo 55 del Codice Penale, che oggi recita: “Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”.
L’articolo 2 del disegno di legge sulla legittima difesa andrà a modificare quanto appena detto, escludendo la punibilità per coloro che eccedono i limiti di legge perché hanno agito “in condizioni di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.
Quindi, anche qualora la difesa non sia proporzionata all’offesa, come stabilito dall’articolo 52 del Codice Penale, chi si difende non commette comunque un delitto colposo (per eccesso di legittima difesa) dal momento che ha agito per salvaguardare la propria o l’altrui incolumità in un momento di particolare turbamento.
Vi è poi un’altra novità per la tutela di colui che si difende; nel dettaglio, il disegno di legge stabilisce che qualora questo venga assolto in sede penale non è responsabile neppure sul piano civile, quindi non è dovuto al risarcimento del danno da lui provocato nell’ambito della legittima difesa.
Inasprimento pene per furto e rapine
Se da una parte l’articolo 1 e 2, intervenendo rispettivamente sugli articoli 52 e 55 del Codice Penale, restringono il perimetro della punibilità derivato dall’eccesso colposo della legittima difesa, dall’altra gli articoli successivi intervengono per inasprire le pene per coloro che si rendono colpevoli di furti, rapine e violazioni di domicilio.
L’articolo 3 del disegno di legge stabilisce che, in caso di furto in appartamento, sarà possibile ottenere la sospensione condizionale della pena solamente dopo aver completamente risarcito la vittima per i danni causati.
Per quanto riguarda la violazione di domicilio, invece, la sanzione massima viene elevata a 4 anni di carcere; per il furto di abitazione, o anche per lo scippo, invece, la sanzione massima ammonta rispettivamente a 6 e 7 anni di carcere. Anche per la rapina la pena massima viene elevata a 7 anni di carcere.
Legittima difesa: massima priorità nei processi
Infine, l’ultimo articolo del disegno di legge interviene modificando il Codice di procedura penale, dando la massima priorità “nella formazione dei ruoli di udienza” anche ai processi che si riferiscono ai delitti – o alle lesioni personali – di tipo colposo.
Inoltre, sempre in ambito processuale, qualora il giudice rilevi la legittima difesa viene riconosciuto il gratuito patrocinio anche a favore di coloro nei cui confronti “sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere”.