Quando i genitori si separano, ad andarci di mezzo non sono solo i figli ma anche i nonni.
Di solito, infatti, per questi ultimi diventa più difficile vedere i nipoti, specie quando tra marito e moglie i rapporti si interrompono completamente.
Il problema della tutela dei nonni, nei rapporti con i nipoti, quando i genitori di questi ultimi si separano o divorziano, è sempre molto delicato, perché se è vero, da un lato, che si parla di parenti diretti, dall’altro la legge riconosce sempre «l’ultima parola» alla madre o al padre, pur con l’obbligo di conservare quei significativi rapporti anche con i parenti dell’altro ramo della famiglia.
Quindi è lecito domandarsi: esiste un diritto dei nonni a vedere e frequentare i nipoti?
Partiamo dicendo che il nostro codice civile contiene un articolo (317 bis) dedicato appositamente ai nonni che testualmente prevede: “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore”
In altre parole, il nonno può rivolgersi al tribunale e chiedere al giudice di adottare tutti i provvedimenti che ritenga più opportuni a realizzare l’interesse del nipotino.
La competenza a decidere sulle controversie inerenti al diritto di visita dei nonni è del Tribunale per i Minorenni. Se il minore ha già compiuto i 12 anni, ne viene disposto l’ascolto. È comunque possibile ascoltare anche il minore infra-dodicenne ove ritenuto capace di discernimento.
Pertanto, nel caso in cui il Tribunale verifichi che l’allontanamento del nipotino dal nonno si risolva in un pregiudizio per il piccolo può obbligare mamma e papà a disporre incontri dedicati appunto con gli ascendenti.
Premesso questo, anche l’Unione europea ha riconosciutoil diritto di visita ai nonninei confronti del nipote minorenne dopo il divorzio (o la separazione) di mamma e papà.
E ciò perché il regolamento Bruxelles II bis non riconosce solo in favore dei genitori la garanzia di continuare a frequentare il minore ma anche alle altre figure affettive con le quali è opportuno che l’interessato conservi relazioni personali, quali, appunti, i nonni.
Purtroppo si registrano sentenze di senso opposto; il Tribunale di Venezia ha ritenuto che, nel caso in cui i genitori del bambino minorenne si separino o divorzino, al nonno non spetti un vero e proprio diritto di visita in giorni e ore dedicate esclusivamente ad essi, ma solo una «frequentazione residuale», possibile solo in quelle circostanze in cui il piccolo si trovi a frequentare il genitore dello stesso ramo familiare.
La pronuncia parte dal presupposto che l’interesse da tutelare è unicamente quello del minore per cui qualora la frequentazione con gli ascendenti, non risponda a detto interesse, il ricorso dei nonni va rigettato.
Ai nonni non spetterebbe un diritto di frequentazione ma al massimo un “diritto di visita” che tra le altre cose non deve essere necessariamente regolamentato con tempi e modalità così come previsto per i genitori. Peraltro il diritto di visita recede rispetto al diritto, di rango superiore, del minore a crescere in un ambiente sereno e non conflittuale e che in taluni casi è realizzabile magari proprio attraverso l’esclusione della presenza dei nonni.