Pubblicare foto del minore su internet (su Facebook ad esempio) richiede il consenso di entrambi i genitori.
Non solo: la pubblicazione dovrà rispettare il decoro, la reputazione e l’immagine del minore.
Infine per i minori di età superiore ai 14 anni conta anche il loro parere.
Possiamo riassumere così una questione in realtà complessa dal punto di vista giuridico, resa sempre più attuale dalla crescente popolarità dei social network, dove i genitori hanno preso l’abitudine di pubblicare immagini dei propri figli.
Immagini che però rischiano di configurarsi come interferenza nella vita del minore e avere conseguenze sulla sua persona anche a distanza di molti anni.
Se, tuttavia, le leggi europee consentono al giovane con almeno 14 anni di aprire un proprio account online e di gestirlo senza il consenso dei genitori, questi ultimi possono pubblicare foto dei figli da 0 a 13 anni solo con il consenso reciproco.
Né il padre né la madre hanno, quindi, il potere di postare sul web immagini dei propri bambini con la disapprovazione dell’altro. E ciò vale anche per le coppie separate o divorziate.
Se i genitori non esprimono un dissenso formale, è possibile scattare una foto a un minorenne presente in occasione di una festa o altro evento, ma solo a condizione che tale scatto non venga poi pubblicato sul web o in altro modo. Per la pubblicazione, poi è necessario il consenso sia del padre che della madre del bambino, anche se i due sono separati o divorziati e il minorenne è stato affidato alla madre
Senza consenso di entrambi i genitori, non si può pubblicare una foto di un minore su un giornale o su internet a meno che l’immagine non venga sfocata, evitando così che si possa riconoscere il soggetto ritratto. In presenza di tale accorgimento, infatti, la diffusione dello scatto è lecita.
Non fa differenza il fatto che il minore sia un personaggio pubblico come, ad esempio, un attore o il figlio di un noto personaggio.
Una recente pronuncia del Tribunale di Mantova, del 19 settembre 2017, affronta il tema del mancato consenso di entrambi i genitori alla pubblicazione di foto di figli minorenni su social network.
Il padre, genitore di due figli minori, chiedeva al Giudice la modifica delle condizioni relative al regime di affido condiviso nei confronti della madre in quanto nonostante la sua ferma opposizione alla pubblicazione di immagini sui social network, la madre continuava a diffondere le immagini dei bambini.
Il Giudice considerata pregiudizievole per il minore la condotta della madre e, in parziale accoglimento delle richieste del padre, ha disposto l’inibitoria della pubblicazione delle foto ordinare contestualmente di provvedere alla rimozione di tutte quelle già inserite.
Il Tribunale di Mantova, non solo ha affermato l’imprescindibilità del consenso di entrambi i coniugi per la pubblicazione delle foto ma, sulla scorta del carattere potenzialmente pregiudizievole della pubblicazione stessa ha anche ritenuto opportuno provvedere in via d’urgenza all’inibitoria di ogni pubblicazione per il futuro e ordinando la rimozione delle foto già inserite, in quanto secondo il Giudice “l’inserimento di foto di minori su social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line di minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia. Il pregiudizio del minore è dunque insito nella diffusione della sua immagine sui social network sicchè l’ordine di inibitoria e rimozione va impartito immediatamente”
All’esito di quanto esaminato si evince che l’inserimento di foto di figli minori sui social network deve considerarsi un’attività in sé pregiudizievole in ragione delle caratteristiche proprie della rete internet.
Il web consente infatti la diffusione dati personali e di immagini ad alta rapidità rendendo difficoltosa e inefficace le forme di controllo dei flussi informativi.
Le pubblicazioni, in considerazione delle modalità e della frequenza con cui vengono praticate possono assumere rilevanza giuridica sino ad arrivare a condanne di tipo inibitorio e censure circa il corretto esercizio della responsabilità genitoriale.
Infatti, in caso di mancato consenso di entrambi i genitori alla pubblicazione di foto di figli minorenni, dovranno ritenersi violati i diritti all’immagine e alla riservatezza del fanciullo.
Si può chiedere il risarcimento del danno per la foto di un minore sui social?
Se è vero che la pubblicazione della foto di un minore di 14 anni è sempre vietata senza il consenso di entrambi i genitori, è anche vero però che il risarcimento del danno non è così automatico.
Secondo il tribunale di Ravenna, infatti, è necessario che venga provato un danno specifico ed il genitore che ha assistito all’evento e non ha impedito la fotografia non può poi richiedere l’indennizzo.
Tale orientamento, però, non è affatto condiviso da tutti i giudici. Alcune pronunce del tribunale di Milano, ad esempio, hanno riconosciuto il diritto al risarcimento in via equitativa – ossia, in assenza di prove certe sul danno, sulla base di quanto appare giusto al giudice – anche laddove il genitore abbia consapevolmente esposto il figlio al fotografo.