L’Italia è diventato il Paese, tra Europa e Usa, con il maggior numero di contagi da Coronavirus.
L’epidemia, che sta interessando diversi paesi nel mondo, comporta una serie di conseguenze che si ripercuotono nella vita di tutti i giorni, poiché incide sulle quotidiane abitudini che variano dal recarsi al lavoro ad organizzare un viaggio o recarsi ad uno spettacolo.
Infatti, sono sempre più frequenti i casi di prenotazioni che vengono disdette o eventi che vengono annullati a causa della diffusione del corona virus; in questi casi è lecito domandarsi se il consumatore ha diritto alla restituzione dei soldi versati in anticipo.
Ecco allora quando è possibile disdire una prenotazione per il Coronavirus e ottenere la restituzione dei soldi.
Se sei tu a decidere di disdire il viaggio, il soggiorno o la partecipazione a un evento per tua maggiore sicurezza e precauzione, non hai alcun diritto al rimborso dell’anticipo o della caparra già versata.
Si tratta, infatti, di una scelta personale che, se anche giustificata dalla situazione, non prevede alcuna tutela da parte della legge.
La precauzione di non partire per timore del Coronavirus dipende da un libero apprezzamento del consumatore e, quindi, non c’è diritto alla restituzione dei soldi.
Solo un caso di forza maggiore, come ad esempio una malattia (che è ben diverso dalla paura del contagio) o un grave infortunio non voluto – ad esempio, la rottura di una gamba o un intervento chirurgico urgente – consente la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo.
Tale principio è stato affermato ormai da numerosi giudici secondo cui, anche in assenza di un’assicurazione sul viaggio, quando la partenza è dovuta a una causa indipendente dalla volontà del consumatore, questi ha diritto alla restituzione del prezzo.
Diverso è il discorso se l’annullamento della partenza o dell’evento è stato determinato da un provvedimento dell’autorità amministrativa preposta, come ad esempio il blocco di un volo aereo, di una manifestazione a pagamento, di una fiera, ecc.
Chi ha raccolto la prenotazione non può pretendere il pagamento e dovrà restituire l’anticipo senza poter trattenere alcuna penale.
Se, invece, è l’organizzatore dell’evento che annulla la manifestazione (si pensi a una fiera importante) allora sarà questi a dover rimborsare ai partecipanti tutte le spese sostenute per via della partecipazione all’evento.
Stante la continua evoluzione della vicenda, prima di prendere qualsiasi decisione, è bene informarsi presso il sito della Farnesina per i viaggi verso l’estero, presso le autorità nazionali e locali in tutti gli altri casi.