Emergenza COVID19: rimborso o voucher per il viaggiatore?

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Come noto, l’emergenza Covid 19 ha imposto una rigida limitazione della libertà di circolazione nel periodo marzo-maggio 2020.

A causa di ciò, si è posto il problema della sorte dei contratti di viaggio stipulati prima dell’entrata in vigore del lockdown; in particolare, data l’impossibilità di partire, qual è la sorte acconto versato dal viaggiatore all’agenzia di viaggi?

Va restituito oppure il viaggiatore ha diritto ad ottenere un voucher di pari importo da utilizzare per un prossimo viaggio?

La risposta ce la da una recente sentenza del Giudice di Pace di Caltanissetta che, a conclusione del relativo giudizio, ha dato ragione ai viaggiatori difesi dall’avv. Sandro Di Carlo.

 

IL FATTO

Nel febbraio del 2020 le viaggiatrici procedevano all’acquisto di un pacchetto turistico, presso un’agenzia turistica, con destinazione Madagascar per il periodo intercorrente dal 27 aprile al 6 maggio 2020, provvedendo, contestualmente, a versare un acconto alla società organizzatrice del viaggio.

A causa della pandemia legata alla diffusione del COVID-19 che ha interessato sia l’Italia che il resto del mondo, e dunque anche lo Stato di destinazione, il Governo italiano ha adottato vari provvedimenti volti a imporre rigide limitazioni alla libertà di circolazione, consentita solo per comprovate esigenze lavorative, di necessità o di salute.

Tra questi, il D.P.C.M. del 10 aprile 2020, ha esteso il divieto di spostamento delle persone fisiche dalla data del 14 aprile al 3 maggio 2020, impossibilitando le viaggiatrici ad eseguire il viaggio previsto.

Le attrici esercitavano, dunque, legittimo diritto di recesso, chiedendo l’immediata restituzione della somma versata a titolo di acconto.

L’organizzatore del viaggio confermava l’avvenuto annullamento della prenotazione, negando il rimborso dell’acconto versato ed offrendo l’emissione di voucher invocando le disposizioni di cui all’art. 88-bis del Decreto “Cura Italia”.

Le attrici, avviavano apposito procedimento innanzi al Giudice di Pace di Caltanissetta per ottenere la residua parte delle somme spettanti.

 

IL DIRITTO

In linea generale, chi paga per avere un servizio turistico di cui, non per sua colpa, non può godere, ha diritto a essere rimborsato.

La materia risulta, in primis, regolata dal Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) che all’art. 41 richiama proprio i casi di impossibilità a effettuare il viaggio causati da emergenze sanitarie e stabilisce che l’esercizio del diritto di recesso comporta per il viaggiatore il diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, senza che siano dovute spese di recesso all’organizzatore.

La relativa disciplina va coordinata con il relativo contratto turistico sottoscritto con l’agenzia di viaggi.

Inoltre, tra le misure straordinarie sulla mobilità volte a fronteggiare la pandemia da Covid-19, il Governo ha introdotto con il DL 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) una disciplina speciale per regolare la sorte dei contratti di viaggio e dei pacchetti turistici.

Tale disciplina è stata ulteriormente ampliata in sede di conversione del predetto decreto, avvenuta con la L. 24 aprile 2020, n. 27, (vigente dal 30 aprile 2020) il cui l’art. 88-bis regola nello specifico le ipotesi di recesso dai contratti di viaggio e di pacchetto turistico in conseguenza dell’emergenza epidemiologica in atto.

L’art. 88-bis ha previsto che in caso di recesso da parte del consumatore, l’organizzatore possa offrire un pacchetto alternativo, restituire il prezzo o emettere un voucher a favore del consumatore, senza che il cliente possa esprimere il suo eventuale dissenso.

La tesi della società convenuta si basava sul fatto che il contratto turistico si fosse sciolto per “impossibilità sopravvenuta” e che, in base all’art. 88 bis del Decreto Cura Italia, alle attrici spettava solamente un eventuale voucher, lasciando impossibilitata la scelta di ottenere, invece, il rimborso dell’acconto.

Con sentenza n. 128 del 2021, il Giudice di Pace di Caltanissetta ha accolto la domanda delle parti attrici (rappresentate e difese dall’avv. Sandro Di Carlo) all’integrale rimborso della somma versata.

In particolare, il Giudice di Pace ha accolto la tesi proposta dal nostro studio legale secondo cui non si applica, al caso in esame, la disciplina della risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta, in quanto è stato esercitato il diverso diritto di recesso che comporta l’obbligo della società turistica di restituire le somme versate a titolo di acconto.

In altre parole, chi ha acquistato un pacchetto turistico per una data compresa nel periodo di impossibilità a muoversi dal proprio Paese per le norme di contenimento del Covid-19 o per i Paesi colpiti da circostanze inevitabili e straordinarie può:

  • Recedere dal contratto senza dover pagare alcuna penale, a condizione che lo faccia prima dell’inizio del pacchetto.
  • Ottenere il rimborso completo delle somme pagate.

Non sarà invece possibile pretendere un risarcimento a titolo di danno.

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