A molti sarà certo capitato di lamentarsi che il vicino di casa abbia piantato un albero troppo vicino al confine e di chiedersi se la distanza osservata sia legittima o meno.
Per quanto riguarda alberi e piante, il codice civile contiene delle regole precise, che stabiliscono a quanta distanza dal confine gli stessi possono essere piantati.
È chiaro, infatti, che gli alberi piantati troppo vicino al confine potrebbero danneggiare la nostra proprietà, sia impedendo il passaggio di luce e aria, sia perché col passare del tempo potrebbero invadere il nostro fondo.
A tal proposito, il codice civile prevede che tali distanze devono essere stabilite dagli usi locali o da specifici regolamenti comunali; in mancanza, valgono le norme previste dallo stesso codice civile.
Lo scopo di tali regole è di evitare, da un lato, che i frutti e i rami di alberi e piante possano danneggiare il fondo del vicino, dall’altro che possano togliere allo stesso luce ed aria e, non in ultimo, a consentire che i suddetti vegetali possano trovare uno spazio adeguato per poter crescere senza occlusioni.
La disciplina sulle distanze per siepi e alberi si applica quando esistono due fondi confinanti appartenenti a proprietari diversi.
La disciplina sulle distanze, invece, non si applica:
– se sul confine esiste un muro divisorio, di proprietà esclusiva o in comune tra i due vicini, a condizione che le piante siano tenute ad altezza pari od inferiore alla sommità del muro stesso;
– se i due fondi sono separati da un fosso in comproprietà;
– alle piante in vaso mobile e alle piante rampicanti.
La norma di riferimento è l’arti. 892 c.c. il quale stabilisce le seguenti distanze che devono esserci tra la pianta ed il confine od il muro dell’altra proprietà
– albero di alto fusto: 3 metri (sono tali i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili)
– albero non di alto fusto: 1,5 metri
– vite: 0,5 metri (a prescindere dall’altezza raggiunta)
– arbusto e cannetti: 0,5 metri (a prescindere dall’altezza raggiunta)
– pianta da frutto di altezza non maggiore di 2,5 metri: 0,5 metri
– siepe viva: 0,5 metri
– siepe di ontano: 1 metro
– siepe di castagno e simili: 1 metro
– siepe di robinie: 2 metri
Per misurare la distanza dal confine di piante, alberi e siepi è necessario tracciare la linea retta più breve che parte dal punto della semina o dalla base esterna del tronco dell’albero al tempo della piantagione fino alla linea di confine.
In caso di successivo sviluppo della pianta, la distanza si deve necessariamente misurare dal centro del tronco.
Se sul confine dei due fondi è presente un muro comune, la distanza della siepe si calcola dalla facciata del muro rivolta verso la siepe (e non rispetto alla linea mediana del muro comune).
Se i rami dell’albero del vicino si protendono sul fondo altrui, il proprietario di quest’ultimo può chiedere, in qualsiasi momento, che vengano tagliati: tale diritto, infatti, non è soggetto a prescrizione, né la controparte può mai vantare l’usucapione.
Cosa succede se l’albero del vicino non rispetta le distanze che abbiamo visto?
Il proprietario del fondo confinante può chiedere l’estirpazione della pianta o dell’albero che è nato o è stato piantato a distanza inferiore a quella prevista dai regolamenti o dagli usi oppure, in mancanza, dal codice civile nonchè il risarcimento del danno per la pianta, l’albero o la siepe piantato a distanza inferiore a quella regolamentare.
L’entità del danno si presume per il solo fatto che il vegetale non era regolamentare, per cui non è necessaria la prova su tale aspetto. La liquidazione del danno avviene in via equitativa, salvo dimostrazione di specifici e ulteriori danni.
C’è da dire, tuttavia, che il vicino non ha il diritto di esigere l’estirpazione degli alberi e delle siepi piantati o nati a distanza minore della legale se il proprietario ha acquistato la servitù di tenerveli.
Tale servitù può essere costituita tanto per titolo, quanto per destinazione del padre di famiglia o per usucapione (che ricordiamo impone il decorso del termine di vent’anni).
Infine, il diritto del vicino di esigere l’estirpazione della piantagione che si trovi a distanza illegale può venire limitato in seguito alla imposizione del vincolo di bellezza panoramica ai sensi della legge 11 maggio 1922, n. 778.
È stato infatti deciso che qualora intervenga da parte dell’autorità competente la dichiarazione di notevole interesse artistico della piantagione, il vicino non può pretenderne la rimozione e l’osservanza delle distanze legali, né il risarcimento del danno quale surrogato della mancata rimozione, ed ha solo diritto al risarcimento del danno arrecato dalla piantagione sino al momento in cui il vincolo fu imposto.
ho acquistato una porzione di proprietà ,la successiva delimitazione ( muretto di ca 30 m di altezza che fissa recinzione in rete di altezza 2 metri ) nella parte rimasta alla vecchia proprietà a distanza di ca 50 cm dalla recinzione , sono presenti alberi di alto e medio fusto che durante il periodo autunnale d invernale proiettano cono d’ombra sullo stabile da me acquistato limitandone la luminosità e l’insolazione; posso chiederne l’abbattimento ?
grazie
Non avendo ben compreso lo stato dei luoghi non è possibile fornire una risposta al Suo caso specifico poichè è necessario valutare esattamente la distanza in cui sorgono e, soprattutto, da quanto tempo sono collocati poichè potrebbe profilarsi un acquisto per usucapione della servitù per trattenerli.
O gia fatto causa per la parete dì casa mia, essendo affiancata da piante del vicino, e la parete lo rifatta perché dentro casa era tutto bagnato, il mio avvocato non a ancora fatto nulla non so più cosa fare premetto che il muro e mio, le mando una foto
Gent.ma sig.ra, il suo messaggio non chiarisce l’evento e, dunque, non posso aiutarla, anche nella considerazione che, se vi è un altro avvocato che segue la vicenda, mi è preclusa ogni forma di contatto.
Buongiorno avvocato.
La siepe del vicino è a ridosso della mia proprietà. Tale proprietà è divisa da quella del vicino da sola rete metallica.
Ogni stagione di fioritura il mio fondo viene invaso dai rami della suddetta siepe.
Nonostante le sollecitazioni verbali e scritte (mail sia a lui che all’amministratore per conoscenza, messaggio WhatsApp) la siepe è ancora lì e tra poco mi ritroverò nella stessa situazione di sempre.
Preciso inoltre che la siepe non è stata piantata a distanza minima stabilita dal nostro codice civile.
Che azioni devo intraprendere per costringerlo e piantare la siepe a distanza così sentita e conseguentemente richiedere i danni ?
Grazie mille
Il primo passaggio è inviare una diffida da un legale.
Se neppure questo atto formale porta il Suo vicino a rispettare le norme, dovrà avviare un giudizio avanti all’autorità giudiziaria competente.
Il mio vicino,sta facendo crescere piante di fico contro il muro divisorio tra la mia proprieta’e la sua,lui è un affittuario,il muro è alto 1,5metri e alla sommita’c’è una rete alta circa 40cm,alla mia richiesta di mantenere le sue piante a livello del muro per tutta risposta ha alzato dalla sua parte una rete ombreggiante per tutta la lunghezza del muro alta un metro oltre il muro di mattoni ed ora le sue piante hanno superato anche la suddetta rete,che fare visto che non vuole saperne di tenerle ad altezza di muro?
Buonasera,ho una proprietà e vorrei mettere delle piante IN VASO ad alto fusto solo x 3 mesi,devo rispettare qualche distanza?e se si quale sarebbe? Grazie anticipatamente e buona serata
Buon giorno io sono un imprenditore agricolo e o piantato un impianto di oliveto super intensivo praticamente per raccolta meccanica quindi le piante rimangono basse quando mi devo staccare dal confine mi può far sapere qualcosa perché in Sicilia nessuno sa darmi una risposta grazie buona giornata
Buongiorno il mio vicino ha una decina di piante di pino sul mio confine …ormai sono dentro casa mia di 5 metri …ho chiesto ripetutamente di sistemare . Ho un orto adiacente che non posso più usare a causa degli aghi che cadono cosa mi consiglia di fare?
Deve rivolgersi ad un avvocato che dovrà diffidare il suo vicino ad eseguire manutenzione e taglio delle piante.
In difetto, esiste anche un’azione giudiziaria tendente a tutelare la sua posizione.
Saluti.
Interpretazione del vincolo della distanza di 3 metri per albero di alto fusto .
DOMANDA : se tra una proprietà e l’altra c’è una stradina comune a tutti gli abitanti dell’area, la distanza da rispettare si calcola dall’albero al proprio confine oppure dall’albero al confine della stradina commune ? Preciso che la stradina divenuta “D’USO COMUNE” con il tempo, era inizialmente proprietà della persona che ha l’albero di alto fusto.
Grazie.
Gentile Avvocato,
in riferimento a questo articolo, vorrei porLe una domanda.
Ho casa con giardino confinante per un lato (30mt) con la mia vicina che non cura assolutamente ne giardino ne piante. Il muro divisorio è di nostra proprietà (costruito da noi quando mio padre acquistò il terreno – questa vicina ha acquistato la casa già esistente qualche anno dopo. Ma il muro di cinta di 175cm è nostra proprietà).
Mio padre, che purtroppo è venuto a mancare l’anno scorso, aveva raccomandato alla signora di non appoggiare nulla né fare crescere piante a ridosso del muro, proprio perché nostro.
La signora, che non si cura di nulla, lascia crescere piante ed erbacce e ho notato recentemente che sta lasciando crescere una pianta infestante e rampicante, dal suo lato ma sul nostro muro. L’ho notato perché la pianta sta sbucando dal muro divisorio.
Lei ha altre piante che sono piuttosto vicine al muro divisorio e chiederò di regolarne i rami che entrano nella ns proprietà. Spero ascolti perché l’autunno scorso ha fatto orecchie da mercante e sto cominciando ad irritarmi.
Vorrei sapere cosa fare, principalmente riguardo questa rampicante infestante (cresciuta da sola immagino, visto che non si cura del giardino) e anche riguardo le altre piante.
La ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
Cordialità.
Per prima cosa bisogna verificare se il regolamento comunale (del suo comune) prevede qualcosa in termini di distanze relativamente alle piante.
Ove non esista alcuna disposizione si applicheranno le disposizioni del codice civile che, tuttavia, prevedono che non è necessario rispettare alcuna distanza se fra le due proprietà esiste un muro divisorio, proprio o in comune.
In altre parole, il suo vicino non è tenuto ad estirpare il rampicante ma è, tuttavia, tenuto a eseguire regolare manutenzione, potando gli estremi laddove invadano il confine e superino il muro.
E’ suo diritto chiedere al vicino tale manutenzione.
Cordialità
Buongiorno,
Abito in un condominio dove i rami di un albero piantato all’interno di una proprieta`privata (giardino) crescono molto oltre la siepe confinante e ostruiscono regolarmente, se non tagliati per tempo, il passaggio in un viale condominiale delle automobili mia e di altri due condomini.
Domanda: indipendentemente dalle dimensioni dell‘ albero (Gelso, altezza 6-7 m) e dalla effettiva distanza dal confine Privato/Condominiale (siepe di confine), noi tre condomini, abbiamo il diritto di tagliare alcuni di quei rami che ostruiscono il passaggio delle nostre auto in mancanza d’ azione da parte del proprietario dell’ albero ?
Il proprietario sembra che ignori regolarmente tale obbligo.
Grazie anticipatamente per una sua risposta.
Lei di Sua iniziativa non può intervenire, ma può intimare tale comportamento al vicino proprietario della pianta.
Gentile avvocato, ci sono sentenze di cassazione che annullano qualsiasi diritto di usocapione, compro la casa la pianta ad alto fusto è li sul confine da 40 anni, ma non ci sono le distanza o è a meno di 3 mt dal confine? Il proprietario del fondo è obbligato dalla legge alla potatura o all’estirpazione della stessa nonchè al risarcimento dei danni se richiesti.
Salve,
Abito nella vecchia casa di mia nonna dove c’è un triangolo di giardino.
Il vicino ha piantato ad una distanza di circa 1,70 dal muro divisorio dei cipressi che oggi sono alti 5/6 Mt.
Ho verificato il regolamento comunale è la distanza minima è di 3 mt.
Sicuramente sono stati piantati più di 20 anni fa.
Io però ho 3/4 del mio giardino totalmente in ombra, mentre loro hanno ettari.
Come posso fare? Non dico l’abbattimento che sarebbe l’ideale, ma almeno la potatura posso richiederla?
Grazie infinite
Certamente può chiedere che le fronde vengano potate.
Gentile Avocato Di Carlo, il mio vicino mi chiede di tagliare le fronde dei miei alberi perché impediscono ai suoi pannelli solari di ricevere luce e sostiene che ha un mancato guadagno. Lei a Silvia risponde che può chiedere che le fronde vengano potate: dove e come si differenzia l’abbattimento con il taglio ? io eseguo la potatura degli stessi ogni due anni, ma sicuramente non con una altezza massima di 3 mt. come posso evitare che il mio vicino mi obblighi a tagliare le fronde?
La ringrazio e Le invio
Distinti saluti
Nella sua domanda non viene specificato che sono state rispettate le distanze tra gli alberi (in relazione alle dimensioni del fusto) ed i muri o abitazioni.
Presumendo che siano state rispettate, il suo vicino non può avanzare alcuna pretesa, relativamente all’estirpazione dell’albero.
Diversamente, ove non siano state rispettate le distanze, il suo vicino può chiedere la rimozione della pianta e, comunque, può sempre chiedere, anche all’autorità giudiziaria, che venga disposta la potatura dei rami che invadono la sua proprietà.
Saluti
Gentile Avvocato Di Carlo nel mio giardino 25 anni fa circa è stato piantato un albero di fico ad una distanza di un metro e mezzo dal confine del giardino dei miei vicini. Ora la pianta ha raggiunto l’ altezza di oltre due metri e mezzo. Ho notato che qualche giorno fa il mio vicino ha provveduto a far sostituire le tubature della rete fognaria . Se il danno fosse stato causato dalle radici del mio albero oltre che dalle condizioni di usura delle stesse, che presumo risalgano alla data di costruzione della casa ( circa una settantina di anni fa) mi si potrebbe chiedere il risarcimento dei danni? Premetto che le mie sono solo congetture, dato che a tutt’oggi non sono stata informata di nulla.
La ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.
Anna
Al fine di determinare l’addebito del risarcimento del danno è necessario che il suo vicino provi (con certezza) che il danno alle tubature sia stato causato dalle radici dell’albero di fico, anche mediante una perizia.
In quel caso, dovrà valutarsi la lunghezza massima raggiunta dalle radici nonché la profondità delle stesse rapportata alla profondità delle condotte fognarie del suo vicino.
Ove venga raggiunta la prova, non posso escludere che il suo vicino possa avanzare domanda di risarcimento del danno.
Buongiorno,
ho parlato con il mio vicino,riguardo un paio di alberi d’alto fusto piantati a suo tempo , ad oggi la distanza dal confine e di circa un metro, questi pini sono diventati grandissimi, creando ombra sul mio terreno e facendo crepe nel muro di confino, il mio terreno e più basso rispetto al vicino di circa 2 metri, il proprietario si appella al fatto che gli alberi c’erano già prima del nostro arrivo e quindi non si toccano, li farà sistemare nei rami che sporgono sulla mia proprietà, questo è giusto come principio? o posso farli abbattere?grazie.
Se le radici creano danni può farli rimuovere e chiedere il risarcimento del danno
“Buonasera, abito al 1° piano di un palazzo in condominio, al piano terra abita un altro condomino con giardino privato, al suo interno ha piantato 2 alberi di ulivo da circa 12 anni che hanno superato in altezza oramai le ringhiere delle mie porte finestre oscurandomi la vista d’avanti, non c ‘ è balcone, ma porte finestra con ringhiera. Questi ulivi hanno raggiunto circa i 4,5 metri di altezza e il vicino si guarda bene di potarli, la distanza dal muro della facciata del tronco è di circa 3 metri, il 1 ulivo ha una distanza dal viottolo condominiale di accesso al portone di circa 1,40 metri, dal marciapiede lato strada sempre condominiale di circa 2 metri, dal muro scannafosso che si trova lato facciata a circa 1,5 metri. Il 2 ulivo invece ha una distanza di 2 metri dal muro lato marciapiede strada, 1,5 metri dallo scannafosso, e 3 metri circa dalla facciata del palazzo. Intanto volevo domandare se gli ulivi vengono considerati in botanica di alto fusto o medio fusto? Posso io singolo condomino chiedere di far rispettare le distanze legali delle piante dalle parti condominiali dell’edificio attraverso una causa legale? L’amministratore è obbligato ad intervenire se le distanze legali dalle parti condominiali dell’ edificio non sono rispettate o ha bisogno di una delibera condominiale a maggioranza? Esistono degli appigli legislativi tipo diritto alla salute, uso della cosa condominiale a discapito di un altro condomino, minor valore dell’immobile… per fargli potare queste piante? Allego foto di cui chiedo che non vengano pubblicate.”
Per il rispetto delle distanze può agire sia Lei come proprietario dell’immobile sia il condominio relativamente alle parti comuni.
P.S. le foto non vengono visualizzate.
Buongiorno,
Ho una pianta di noce che ha circa 40 anni. In seguito ad una vendita di terreno ora la pianta è a circa 1,5 m di distanza dalla mura di confine col nuovo vicino. Il nuovo vicino (nuova area residenziale) può chiedermi di togliere la pianta o posso in qualche maniera rifiutarmi di farlo?
Spettabile avvocato, il mio vicino ha costruito contro il muro di cinta una fioriera in muratura della, altezza di circa 80 Cm, senza chiedermi nessun permesso.
Vorrei sapere se posso richiedere di rimuoverla visto che è stata costruita a contatto con il muro e se posso eventualmente chiedere i danni relativamente a tale costruzione.
Per poter rispondere al suo quesito è opportuno visionare lo stato dei luoghi, anche mediante fotografie.
Solamente dopo è possibile formulare varie ipotesi
Buongiorno Avvocato,
il mio vicino ha piantato su il muro in comune che ci divide un canneto, può farlo oppure questo tipo di piante devono mantenere una distanza stabilita dalla legge?
E’ necessario comprendere la dimensione del canneto; se le dimensioni si avvicinano a quelle disciplinate dall’art. 892 c.c., è possibile che debbano rispettare tali distanze.
Buonasera Avvocato, porgo questo quesito. La mia casa affaccia sulla strada principale, resa alberata da anni. Gli alberi compresi di chioma sopravanzano il balcone, impediscono aria e vista. I rami sono tangenti la ringhiera. È possibile chiedere l abbattimento al Comune?
La ringrazio
E’ possibile chiedere al comune la potatura, la riduzione delle dimensioni dei rami e che, più in generale, ne curi la manutenzione costantemente.
Saluti.
Buonasera,
Circa 5 anni fa ho acquistato una villetta a schiera laterale. Il mio confine è delimitato con un muro largo 20 cm con un altezza identica di 20 cm, ed a metà della larghezza (10 cm) è posizionata una rete metallica a a maglie larghe di circa 105 cm di altezza. 4 anni e mezzo fa ho posizionato, lasciando qualche centimetro dal muro delle fioriere con del falso gelsomino. Le fioriere in questione hanno le spalle, quindi il gelsomino non tocca neanche la rete.
Dopo un anno sul lato in questione veniva costruita una nuova abitazione. Oggi dopo circa tre anni il proprietario della suddetta abitazione mi ha chiesto di spostare le fioriere, ma per me non è possibile, dovrei rimuoverle completamente, quindi distruggere il Gelsomino (PRECISO CHE HO SETTE VASI CHE SONO POSTI PER TUTTO IL LATO IN QUESTIONE). La mia domanda è se per la legislazione dovrei spostarli o rimuoverli ?
Ripeto che sono stati posizionati prima della costruzione dell’abitazione del mio vicino e come già precisato non toccano neanche la rete.
Grazie
Buongiorno Avvocato,
io circa 6 anni fa ho acquistato una casa costruita esattamente sul confine tra due terreni.
Sul terreno confinante, la divisione è data dal muro dell’abitazione e non da muro divisorio, sono piantate viti. Una fila di esse si trova a ridosso del mio muro. La proprietaria non vuole rimuoverla in quanto sostiene che le piante esistevano prima della costruzione della mia casa.
E’ giusto?
Grazie
Non ho ben chiaro se le viti sono a ridosso (dunque spostate rispetto al muro e ricadono nella proprietà della vicina) o sono collocate sul muro (rampicanti).
Buongiorno,
I tronchi delle piante sono staccati dal muro e ricadono nella proprietà della vicina. Ovviamente la pianta con le ramificazioni e le foglie sbatte sul muro, ma non si tratta di rampicanti.
Buon giorno avvocato…
La mia vicina appoggia piante in vaso alla recinzione di confine tra i nostri giardini nel mio ci sono i cani che molto spesso riescono a tirarle giù e lei si lamenta ma da lì non le sposta…dicendo che sono i .ieri cani che dovrebbero stare rinchiusi e lasciare stare le sue piante che ripeto sono sulla rete di confine alta all incirca 1.2 m cosa posso fare per evitare di farmi stressare dalla vicina
Gentile Avvocato,
sono in diverbio con il mio vicino di proprietà perché sul confine che separa il mio terreno dal suo giardino (di casa dove abita), ci sono diverse piante (alberi, alberelli, siepe, ecc) non a distanza legale, le cui chiome debordano di 2-3 metri oltre la rete metallica divisoria. Quali azioni personali posso intraprendere per far dapprima potare le piante limitandole al confine stesso? E poi proseguendo nell’azione per farle estirpare? Devo obbligatoriamente rivolgermi ad un avvocato incontrando delle spese che non saprei neppure quantificare?
La ringrazio per la cortese disponibilità e la risposta.
Esistono diverse azioni per tutelare i Suoi diritti, dovrà necessariamente rivolgersi ad un legale che Le esporrà i diversi rimedi ed i relativi costi.
Saluti.
Egregio avvocato
Ho chiesto al mio vicino di rimuovere dal muro di confine ( recinzione effettuata da mio padre con muro di 70 cm e rete alta 1,80) degli arbusti di avocado che sono nati a quali a circa cm 50 cm quali a 60 ,70 dal muro ma si rifiuta dicendo che sono nati da soli e che gli servono x essere innestati, poi mi ha esercito dicendo che anch’io ho un albero di nespole al confine anche se lo tengo basso altezza rete, io ho risposto che se vuole posso estirparlo, lui mi ha risposto di no, considerato che ha altri alberi da frutto agrumi che sono sempre a 50 cm dal confine e alti circa 4 metri che non potrà mai cosa posso fare
Grazie
E’ necessario valutare bene le distanze tra gli le piante e il confine e considerare se la loro posizione risulta lesiva o meno.
Occorre della documentazione fotografica e delle esatte misurazioni per poi valutare la strada da percorrere.
Buongiorno avvocato,
19 anni fa ho acquistato un’abbinata con una siepe che fa da confine con il vicino. La siepe, non essendoci una recinzione, fa da divisorio tra le due abbinate e il vicino vorrebbe tenerla alta circa 2,5 metri. Il problema è che, così facendo, mi toglierebbe la luce dall’ingresso principale e da una finestra adiacente (la siepe si trova a 2 metri dall’ingresso). Fino a poco tempo fa, in concordanza, veniva tagliata all’altezza della mura (alta 1,4 metri) che divide i giardini dalla strada. Ho richiesto il regolamento al mio comune di appartenenza, il quale comunica che la siepe dev’essere a 50 cm dal confine e non superare i 2 metri, non facendo riferimento, però, a quelle che fanno da confine senza recinzione, come nel mio caso. Chiedo gentilmente un Suo parere per capire quanto dovrebbe essere alta la siepe e delle soluzioni per risolvere il problema.
E’ necessario visionare le risultanze catastali, foto dei luoghi, nonché il regolamento del comune per poter dare una risposta.
Ci sono diversi fattori che possono influire, tra cui anche il decorso del tempo.
Buongiorno avvocato, la nostra casa ha alberi ad alto fusto a un metro dalla strada, sono stati piantati nel 1970. A quali norme sono soggetti? Considerando le norme attuali dovrebbero forse essere rimossi?
Grazie
Se nessuno si è mai lamentato, perché rimuoverli?
buon pomeriggio sono proprietaria di una villetta a schiera che lateralmente per essere divisa dal giardino del vicino presenta un muro con la ringhiera. Dal mio lato ho posizionato un gelsomino che essendo pianta rampicante inevitabilmente è cresciuto lungo la ringhiera. la nuova vicina pretenda che venga rimosso. ma nel caso di specie quale rampicante non doveva essere rispettata nessuna distanza o sbaglio?
se il muro di confine è in comunione ed il rampicante non invade la proprietà altrui non superando l’altezza del muro, non vi è ragione per rimuoverlo.
Buonasera avvocato, qualora la pianta di alto fusto fosse preesistente rispetto al frazionamento dei lotti e il muro fosse stato collocato dal costruttore a distanza inferiore a 3 m. Il nuovo acquirente di uno dei lotti ha diritto di richiedere l’abbattimento della pianta al confinante?
La ringrazio per la cortese attenzione
Molto dipende dal tempo trascorso poiché potrebbe intervenire l’usucapione.
Salve, volevo chiedere un informazione su un problema di un vicino. Questo vicino ha una pianta fico da 90 a 100 anni,confina con il mio terreno. I rami entrano nella mia proprietà. La mia domanda è questa!!!!lui minaccia che la vuole tagliare. A me mi dispiace xchè le radici sostengono il terreno. Lui può farlo?io mi posso imporre a non farlo? La ringrazio se mi dà una risposta. La saluto e grazie.
Se la pianta è di proprietà del vicino e insiste sulla proprietà del vicino, può comportarsi come meglio crede.