“Il ricorrente ha diritto al reinserimento nella graduatoria di istituto di II fascia del personale docente, valida per gli anni scolastici 2017/2010 nella classe di concorso B017 nonché al ripristino del contratto di lavoro illegittimamente interrotto”.
Con questa decisione il Tribunale di Milano, sezione lavoro, ha accolto la domanda del docente, rappresentato e difeso dall’avv. Sandro Di Carlo, il cui contratto di lavoro era stato illegittimamente risolto e lo stesso insegnante era stato depennato dalla graduatoria di II fascia di istituto.
Osserva il Tribunale che la posizione del ricorrente – quale diritto soggettivo fatto valere nei confronti dell’Amministrazione – è allo stato regolata dalla sentenza TAR n. 04686/18 RG 11601/17 a lui favorevole la quale, a sua volta, aveva disposto “non possono non essere ammessi i candidati in possesso di diploma c.d. I.T.P., pur se non abilitati, tutte le volte in cui, per la relativa classe concorsuale, non siano stati predisposti specifici percorsi di abilitazione ordinari”.
Quella sentenza aveva dichiarato l’illegittimità:
del DM n. 374 del primo giugno 2017, recante disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/20, nella parte in cui – all’art. 2 – non prevede il titolo di accesso per le classi di concorso a posti di insegnamento tecnico-pratico di cui alla tab. C
del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 (oggi Tabella B, D.P.R. n. 19/2016), quale titolo idoneo per l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto
dello stesso D.M. n. 374 del primo giugno 2017 nella parte in cui – all’art. 4 – prevede che, ai fini dell’inclusione in II fascia di graduatoria d’istituto, l’aspirante deve aver già conseguito il titolo di abilitazione (e non anche il titolo di idoneità all’insegnamento)
Tale provvedimento era pienamente efficace tra le parti e l’Amministrazione non poteva non darvi esecuzione.
Ciò nonostante, l’istituto scolastico capofila aveva provveduto a depennare il docente dalla graduatoria ed a risolvere il contratto di lavoro sulla base di una diversa e successiva sentenza che, invece, stabiliva un diverso principio erroneamente richiamato a sostegno del provvedimento di depennamento.
Il Tribunale di Milano, pertanto, dichiarava che nessuna rilevanza può espletare sulla posizione soggettiva del ricorrente la successiva sentenza dello stesso TAR (la quale ha esaminato questa volta la legittimità dell’art. 2 DDG del MIUR 11.5.18 N. 784) che ha inammissibilmente esaminato nuovamente la stessa posizione e lo stesso diritto del ricorrente; sulla base, infatti, del principio del ne bis in idem, il secondo medesimo procedimento deve essere dichiarato inammissibile nei confronti del ricorrente.
Tenuto conto che il ricorrente non ha allo stato possibilità di ottenere un incarico nuovo poichè, a seguito della cancellazione dalla II fascia, non è stato nemmeno inserito in III fascia col concreto rischio che il posto precedentemente occupato venga assegnato ad un nuovo docente a seguito dello scorrimento della graduatoria (c.d. periculum in mora), il Tribunale ha accolto il ricorso del docente condannando le amministrazioni alla immediata ricostituzione del rapporto di lavoro ed al reinserimento del docente in II fascia.
Link al provvedimento integrale: 13725214s (1)