Consorzio di bonifica: quando non sono dovuti i contributi.

Tasse dei consorzi di bonifica: perché esistono?

Un provvedimento del lontano 1933, emesso dall’amministrazione fascista con l’intento di portare a termine la bonifica dei terreni malsani del centro-nord Italia, istituì i consorzi di bonifica dando ad essi poteri di tassazione nei confronti dei proprietari terrieri raggiunti dal servizio di bonifica.

All’epoca, però, le esigenze erano effettive e le terre su cui operare si contavano sulla punta delle dite. Sicché, l’attribuzione di tale privilegio in favore dei consorzi aveva un fondamento.

Oggi, invece, la situazione è notevolmente cambiata. I terreni non sono più quelli di un tempo e non necessitano più di essere bonificati. Ciò nonostante, e in contrasto con l’iniziale finalità, è stato esteso l’elenco dei territori che necessiterebbero di bonifiche a ben tre quarti dell’Italia (si pensi che l’intera Emilia-Romagna è ancora dichiarata «terra di bonifica»).

Di qui, il proliferare anche degli stessi consorzi e delle relative tasse.

Quali sono i motivi di impugnativa?

Si moltiplicano le sentenze contro gli avvisi di pagamento dei consorzi di bonifica. Le contestazioni si muovono sia sotto un aspetto sostanziale (se non riceve alcun beneficio dall’attività del consorzio, il contribuente non deve versare il contributo), sia sotto l’aspetto formale (il consorzio di bonifica non è legittimato ad emettere cartelle esattoriali).

Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 188/2018, ha dichiarato illegittimo imporre al proprietario del terreno il contributo di bonifica a prescindere dal beneficio ricevuto.

Ricordiamo, a tal fine, che il contributo di bonifica è quel contributo che ricade sui proprietari di beni immobili situati nel perimetro di competenza territoriale di un determinato consorzio di bonifica (il cosiddetto «perimetro di contribuenza»).

I proprietari di beni immobili, agricoli ed extra agricoli, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e delle spese di funzionamento del Consorzio, detratte  le somme erogate dalla Regione e/o da altri Enti pubblici per la manutenzione anche straordinaria e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica.

Il tributo di bonifica non è, però, un’imposta dovuta a prescindere dal servizio reso, ma un corrispettivo vero e proprio: è cioè la controprestazione, il prezzo per l’utilità ricevuta dal contribuente.

Esso, quindi, non può essere indiretto o generico, non può svincolarsi dal beneficio.

Pertanto, la Corte Costituzionale ha detto che è illegittimo prevedere l’obbligo di corrispondere il contributo di bonifica indipendente dal beneficio fondiario invece che “in presenza del beneficio”. Il semplice fatto di essere proprietario di un terreno inserito nel perimetro di contribuenza non è, quindi, condizione sufficiente per essere “tassato”, proprio perché di una tassa non si tratta.

Il presupposto fondamentale, invece, di questa prestazione di natura patrimoniale è il beneficio tratto dalle opere di bonifica e, più in generale, dall’attività del consorzio.

 Cartelle di pagamento: nullità della notifica eseguita dal consorzio.

Nonostante la situazione attuale non sia più quella degli anni ’30, i consorzi pretendono di avvalersi ancora della normativa privilegiata risalente a 85 anni fa che consentiva loro di emettere, senza alcun controllo sostanziale, cartelle di pagamento, sulla base di ruoli immediatamente esecutivi.

Tale potere era stato, però, limitato dal ministro Calderoli con il provvedimento “taglialeggi”.

Ciò nonostante, i consorzi continuano illegittimamente ad emettere cartelle esattoriali non dovute.

A 8 sentenze di commissione che hanno già dichiarato che i consorzi non possono più oltre abusare della loro posizione di favore, se ne è ora aggiunta un’altra ancora, quella della Commissione tributaria provinciale di Cremona.

Quest’ultima ha solennemente dichiarato che, a far tempo dal 18 dicembre 2010, i consorzi non possono più avvalersi del sistema dei ruoli esecutivi, essendo appunto stato abrogato tale loro potere.

Sarebbero, dunque, tutte nulle – secondo tale orientamento giurisprudenziale – le cartelle esattoriali dei consorzi di bonifica, non avendo queste il potere di emettere tali atti.

 

Cartelle consorzi di bonifica: ultime sentenze

Cartella esattoriale per la riscossione di contributi consortili: spetta al contribuente contestare la legittimità del provvedimento

In tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio altrimenti gravando sul consorzio.

Comm. trib. reg. Firenze, (Toscana) sez. V, 06/05/2019, n.734

 

Contributi di bonifica: la riscossione è soggetta al solo termine di prescrizione

La riscossione dei contributi di bonifica è assoggettata al solo termine di prescrizione perché va effettuata, in forza dell’art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, mediante ruolo con la semplice notifica della cartella senza necessità di un preventivo accertamento cui debba seguire la riscossione nel termine di decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, non potendo neppure trovare applicazione l’art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006 che, dettato in generale per i tributi locali, presuppone che la riscossione faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo.

Cassazione civile sez. VI, 26/02/2019, n.5536

 

Contributi consortili: riscossione mediante ruoli esattoriali

In materia di contributo consortile, nel caso che ci riguarda, per l’espresso dettato normativo, non essendo prevista una fase di accertamento, è stato posto in riscossione mediante cartella di pagamento il ruolo relativo alla ricorrente la cui area è ricompresa nel perimetro di competenza. Tali contributi, per espresso dettato normativo, costituiscono oneri reali sui fondi dei consorziati e vengono riscossi con le stesse modalità previste per la riscossione delle imposte dirette mediante ruoli esattoriali e costituiscono prestazioni patrimoniali imposte di natura pubblicistica rientranti nella categoria generale dei tributi come riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale in cui ha chiarito che l’obbligo di contribuenza non deriva da un impegno di carattere contrattuale associativo assunto dagli stessi consorziati, ma da un obbligo posto dalla legge che considera essenziale, per il conseguimento delle finalità, la compartecipazione alle spese dei titolari dei beni immobili inclusi nel perimetro. Pertanto l’obbligo del versamento dei contributi deriva dalla legge, la quale considera essenziale la partecipazione alle spese di tutti i consociati, non avendo rilievo che la contribuzione sia commisurata ai benefici derivanti ai proprietari collettivamente o individualmente dalle opere di bonifica.

Comm. trib. reg. Latina, (Lazio) sez. XIX, 08/06/2018, n.3886

 

I contributi consortili per il mantenimento di opere di bonifica e pulizia idraulica dei terreni

In tema di contributi consortili per il mantenimento di opere di bonifica e pulizia idraulica dei terreni, grava sul contribuente, il cui fondo sia inserito in un piano di classifica del quale non sia contestata la legittimità, e che impugni la cartella esattoriale affermando l’insussistenza del dovere contributivo, l’onere di provare l’inadempimento delle indicazioni contenute in tale piano, e segnatamente l’inesecuzione delle opere di manutenzione da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell’obbligo di contribuzione, ai sensi dell’art. 860 c.c. e dell’art.10 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile.

Comm. trib. reg. Campobasso, (Molise) sez. I, 07/12/2017, n.1407

 

Contributi di bonifica: il Consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l’onere di produrre in giudizio il “piano di classifica”

Relativamente ai contributi di bonifica, grava sul contribuente l’onere di contestare la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto tutte le volte in cui l’ente impositore dimostri la comprensione dell’immobile nel “perimetro di contribuenza” e la relativa valutazione nell’ambito di un “piano di classifica”. Per contro, in mancanza di “perimetro di contribuenza”, o in caso di mancata valutazione dell’immobile nel “piano di classifica”, grava sul consorzio l’onere di provare la qualità, in capo al contribuente, dì proprietario di immobile sito nel comprensorio e il conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici, essendo irrilevante il “catasto consortile”, avente mere finalità repertoriali. Il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l’onere di produrre in giudizio il “piano di classifica” se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell’esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo.

Comm. trib. reg. Firenze, (Toscana) sez. XVI, 27/03/2017, n.836

 

Contestazione della cartella esattoriale per contributi consortili: l’onere probatorio grava sul contribuente

in tema di contributi consortili per il mantenimento di opere di bonifica, grava sul contribuente, il cui fondo sia stato inserito in un piano di classifica del quale non sia contestata la legittimità e che impugni la cartella esattoriale affermando l’insussistenza del dovere retributivo, l’onere di provare l’inadempimento delle indicazioni contenute in tal piano e, segnatamente, l’inesecuzione delle opere di manutenzione da queste previste. Infatti, il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell’obbligo di contribuzione, ai sensi dell’art. 860 c.c. e dell’art. 10 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile.

Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. IV, 08/03/2017, n.1106

 

Contributi consortili: cartella esattoriale

In tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio grava sul Consorzio circa l’esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, ma tale inversione dell’onere probatorio realizza una presunzione juris tantum e non juris et de jure (che può derivare solo dalla legge), per cui non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria, anche se non abbia impugnato il piano in sede amministrativa, stante la possibilità per il giudice tributario, avvalendosi dei poteri ufficiosi previsti dall’art. 7 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di disapplicare un regolamento od un atto amministrativo generale ove ritenuto illegittimo in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente.

Comm. trib. reg. Firenze, (Toscana) sez. XVII, 06/03/2017, n.616

 

La mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente

In tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento o dell’ingiunzione da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’autorità da cui promana, giacché l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge mentre, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, la cartella (o ingiunzione) va predisposta secondo il modello approvato con decreto del ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione.

Inoltre, l’ente consortile è esonerato dalla dimostrazione caso per caso dell’esistenza del beneficio fondiario, conseguito o conseguibile in connessione con le opere di bonifica allorché sia dotato di un piano di classifica, regolarmente approvato dalla competente autorità regionale, contro il quale non siano state mosse specifiche contestazioni da parte del consorziato, a prescindere dall’impugnazione in sede giurisdizionale amministrativa della delibera di approvazione.

Comm. trib. prov.le Taranto sez. I, 20/02/2017, n.487

 

Natura e contenuto necessario della cartella di pagamento con cui il consorzio, in materia di bonifica, ottiene la riscossione dei contributi

La cartella di pagamento mediante la quale il consorzio, in materia di bonifica, ottiene la riscossione dei contributi, si presenta come un atto di natura impositiva, purché contenga al proprio interno tutti gli elementi fondamentali per consentire al soggetto contribuente di effettuare il controllo sulla correttezza dell’imposizione stessa.

Comm. trib. reg. Firenze, (Toscana) sez. XXXV, 23/01/2017, n.171

La cartella di pagamento relativa ai contributi di bonifica dovuti al Consorzio, che non indichi né il piano di classifica approvato dalla Regione né il decreto di delimitazione del perimetro di contribuenza, è nulla per difetto di motivazione.

Comm. trib. prov.le Campobasso sez. II, 06/05/2015, n.722.

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