Bene difettoso: come e quando esercitare la garanzia.

Succede spesso che, dopo aver acquistato un oggetto e aver accertato che lo stesso è danneggiato o non funziona correttamente, l’acquirente si senta rifiutare dal venditore il diritto alla garanzia, invitando l’acquirente stesso a rivolgersi direttamente al produttore.

In realtà, le cose stanno diversamente ed il venditore è tenuto a prestare la garanzia nei modi che vedremo più avanti.

In questo articolo (https://www.avvocatodicarlo.it/acquisto-auto-nuova-o-usata-cosa-prevede-la-garanzia/) abbiamo parlato della garanzia in caso di acquisto di auto nuova, usata o a Km 0.

Oggi, invece, parleremo del generale rimedio della garanzia.

 

Diritto di recesso e garanzia: quali differenze.

Per prima cosa, non bisogna confondere la garanzia con il diritto di recesso – o di ripensamento – che è di 14 giorni dalla data di consegna del bene e riguarda solo le vendite online o quelle avvenute fuori dal negozio (ad esempio, le televendite).

Il diritto di recesso è ciò che spetta al consumatore al di là di eventuali vizi del prodotto: esso consente la possibilità di sciogliersi dal contratto a semplice richiesta, per motivazioni anche personali e che nulla hanno a che vedere con eventuali difetti di funzionamento.

Il diritto di recesso non spetta per le vendite nei locali commerciali (appunto i negozi).

In cosa consiste la garanzia.

Diversamente dal diritto di recesso, la garanzia invece spetta solo quando il prodotto è difettoso o non presenta le caratteristiche che erano state promesse all’atto della vendita.

La garanzia, pertanto, non è altro che il diritto dell’acquirente, che si vede consegnato un prodotto difettoso, ad ottenere lo stesso prodotto in modo perfettamente funzionamento e che rispecchi le caratteristiche promesse.

Tuttavia, il diritto alla garanzia viene disciplinato diversamente a seconda del fatto che il contratto di vendita si instauri tra un consumatore ed un professionista (ad esempio una ditta commerciale che vende mobili ed arredamento) ovvero tra due privati o tra due professionisti.

Nel primo caso, il diritto alla garanzia andrà disciplinato con le norme del codice del consumo (D. Lgs 206/2005), mentre, nel secondo caso, il diritto alla garanzia andrà disciplinato con le norme del codice civile.

Le differenze risiedono nei diversi tempi per la denuncia dei vizi (otto giorni in base alle disposizioni del codice civile a fronte di due mesi in base alle disposizioni del codice del consumo), l’esistenza del diritto di recesso e i diversi rimedi posti a base dell’azione di garanzia.

Difatti, il diritto di garanzia, disciplinato dal codice civile, prevede che nel caso in cui il prodotto presenti dei vizi o disfunzioni, il compratore può richiedere una riduzione del prezzo di acquisto oppure la risoluzione del contratto, cioè restituire il prodotto al venditore ed ottenere da questi la restituzione del prezzo pagato.

Nel caso, invece, del diritto di garanzia, disciplinato dal codice del consumo, oltre ai due rimedi visti, il compratore può chiedere la riparazione o la sostituzione del bene.

Difatti, il venditore deve riconoscere all’acquirente la possibilità di scegliere tra:

  • la riparazione dell’oggetto,
  • oppure la sostituzione dell’oggetto con uno identico.

Se queste vie non dovessero essere percorribili (ad esempio, quando la riparazione risulta antieconomica o impossibile per assenza di pezzi di ricambio), allora l’acquirente potrà scegliere tra:

  • la riduzione del prezzo di vendita (e quindi la restituzione di parte dell’importo già pagato) proporzionata alla riduzione di valore del bene;
  • oppure la risoluzione del contratto ossia il rimborso dell’intero prezzo pagato dietro restituzione dell’oggetto acquistato.

L’obbligo di prestare la garanzia in caso di vizi dell’oggetto acquistato grava in capo al venditore, al di là del fatto se il difetto sia riconducibile o meno al produttore.

Difatti, è con il venditore che l’acquirente conclude il contratto (quello di compravendita) ed è quest’ultimo che risponde di ogni conseguenza derivante dal mancato funzionamento. 

Sarà poi facoltà del venditore rivalersi contro il produttore e chiedere di essere da questi coperto.

Dunque, il venditore non può né declinare la propria responsabilità in caso di vizi di produzione, né invitare il compratore a spedire l’oggetto a un centro assistenza.

Si tratta di oneri inderogabili, ossia che competono per legge al venditore, al di là di ciò che è previsto in contratto, ed eventuali clausole diverse infatti sono nulle. 

Il venditore (nella vendita di beni nuovi) è tenuto a prestare garanzia per almeno due anni dalla data di acquisto; tale periodo può anche esser esteso dietro pagamento di un surplus del prezzo di vendita, ma non può esser giammai ridotto.

Ebbene, se il prodotto venduto presenta un difetto di funzionamento entro due anni dalla vendita, il compratore deve denunciare, al venditore, l’esistenza di tale vizio entro due mesi dalla scoperta.

Questo passaggio è abbastanza importante e la contestazione va fatta per iscritto tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno (per avere la prova dell’avvenuta contestazione nei tempi previsti dalla legge) e, nella stessa contestazione, l’acquirente dovrà indicare il rimedio che intende ottenere (tra riparazione o sostituzione).

Sarà infine obbligo del venditore attivarsi per eliminare i difetti riscontrati.

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