Immaginiamo un uomo e una donna che si separino. Il figlio della coppia va a vivere dalla madre mentre il padre deve versare, a entrambi, un assegno di mantenimento.
L’importo è stato fissato dal giudice all’atto della separazione, anche se il tribunale non ha tenuto conto del fatto che l’ex marito è sostanzialmente disoccupato.
Ciò nonostante il magistrato ha ritenuto che sia comunque suo obbligo contribuire, seppur in minima parte, alle spese della famiglia.
Il padre ritiene ingiusta la decisione ma, invece di fare appello, decide di interpretarla a modo suo. Così, invece di versare gli alimenti al figlio, fa la spesa: si reca al supermercato, riempie un carrello di generi alimentari e, una volta ogni 15 giorni, li consegna alla madre per il mantenimento di entrambi.
Talvolta provvede ad acquistare qualche capo di abbigliamento di cui il bambino ha bisogno. L’ex moglie non ci sta e minaccia di denunciarlo perché non paga quanto stabilito dal giudice.
Chi dei due ha ragione?
L’esempio che abbiamo appena descritto è tutt’altro che raro.
Spesso il padre non versa gli alimenti al figlio ma fa la spesa; ciò nonostante, secondo i giudici, può essere condannato per violazione degli obblighi familiari.
A confermare questa linea interpretativa è una sentenza della Cassazione pubblicata proprio in questi giorni.
La Corte ha confermato la condanna a 4 mesi di carcere e 400 euro di multa nei confronti di un ex marito, padre di tre bambini, che si limitava a comprare loro generi alimentari. L’uomo si era difeso sostenendo di non essere in grado di provvedere ai loro bisogni per via di un reddito discontinuo, alimentato solo da lavori saltuari e mal pagati.
Secondo i giudici supremi, però, l’acquisto mensile di generi alimentari per qualche mese successivo alla separazione non esonera il genitore dal mantenimento alla prole.
Difatti, viola l’obbligo di assistenza il padre che non versa l’assegno anche se ha un buon rapporto con il figlio e al quale non ha mai fatto mancare nulla.
Non basta lo «stato di difficoltà finanziarie» per escludere la configurabilità del reato; il padre deve dimostrare l’assoluta incapacità ad adempiere.
In buona sostanza, c’è solo un modo per evitare la condanna in presenza di difficoltà economiche: fare un ricorso al tribunale per ottenere una revisione dell’assegno di mantenimento.
A tal fine, però, è necessario dimostrare che le proprie condizioni di reddito siano mutate rispetto all’epoca in cui il giudice ha quantificato l’importo da corrispondere all’ex moglie e ai figli.
Se invece nulla è cambiato, non è possibile modificare da sé l’entità dell’assegno.