Nel risolvere il contrasto giurisprudenziale in materia di assegno divorzile, sorto a seguito della nota sentenza Grilli che aveva escluso la debenza dell’assegno divorzile agganciato al tenore di vita, con la sentenza n.18287/2018 appena depositata, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che “l’assegno di divorzio ha funzione assistenziale, compensativa e perequativa.
I giudici di piazza Cavour hanno precisato che “hai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto“.
Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.