Il Codice del Consumo (D. Lgs 163/2006) tutela la figura del consumatore quale soggetto considerato potenzialmente più debole rispetto alla parte venditrice (spesso società e ditte), per cui il legislatore è intervenuto a dettare delle norme che possano efficacemente salvaguardarne i diritti.
Per poter rientrare nella nozione di consumatore è necessario:
- essere una persona fisica; (non rientrano in questa nozione enti e società);
- agire per finalità non professionali; (il consumatore deve acquistare per un bisogno proprio, che sia estraneo dalla sua attività professionale; ad esempio, non viene considerato consumatore il professionista che acquista una fotocopiatrice per il suo studio).
Inoltre, per godere della tutela prevista dal Codice del Consumo, occorre che la vendita venga effettuata da un venditore professionista: insomma, da chi lo fa per mestiere, esercitando un’attività commerciale nei modi consentiti dalla legge.
Se a vendere è un privato, il compratore potrà avvalersi delle norme del codice civile che riguardano la garanzia del bene venduto, anch’esse idonee a tutelarlo anche se con minor tutela.
Nel caso che ci occupa, le norme del codice del consumo si applicano, pertanto, al privato che acquista un’automobile (nuova o usata) presso una concessionaria.
Pertanto, che cosa prevede la garanzia in questi casi?
E’ bene precisare che la garanzia si differenzia a seconda che l’auto acquistata sia nuova oppure usata.
La garanzia in caso di acquisto di auto nuova o a Km 0.
In caso di auto nuova, la garanzia prevista dalla legge è di due anni che decorrono dalla consegna del bene, e deve essere fatta valere dal consumatore, a pena di decadenza, entro due mesi dalla scoperta del difetto.
In altre parole, quando ci si accorge del guasto è fondamentale segnalarlo subito al venditore entro e non oltre due mesi dalla scoperta.
La legge non impone obbligatoriamente che la contestazione venga fatta con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC), ma è altamente consigliabile poiché si tiene traccia scritta della data in cui la contestazione è avvenuta.
La garanzia di cui parliamo è quella legale, cioè quella che la legge impone al venditore.
Essa opera in caso di malfunzionamenti del veicolo, derivanti da difetti di fabbrica già presenti al momento dell’acquisto e scoperti successivamente dall’acquirente.
Per far valere questa garanzia, occorre rivolgersi direttamente al venditore e la legge prevede diversi rimedi:
- l’eliminazione del difetto, senza spese per il consumatore, mediante riparazione o sostituzione delle parti difettose. Se eliminare il difetto è impossibile o eccessivamente oneroso, è prevista una riduzione del prezzo;
- se nessuna delle predette soluzioni è praticabile il veicolo deve essere sostituito con un altro identico, senza spese per l’acquirente.
- se la sostituzione non è possibile l’acquirente potrà chiedere la risoluzione del contratto, con conseguente restituzione della macchina e rimborso di tutto quanto pagato per acquistarla:
Se il veicolo è stato acquistato tramite finanziamento, insieme al contratto di acquisto si risolverà anche quello di finanziamento, e l’acquirente avrà diritto ad avere restituite dalla finanziaria le rate eventualmente già pagate.
Oltre alla garanzia legale può essere presente anche una garanzia convenzionale, offerta dal produttore o dal concessionario che può essere gratuita o a pagamento.
In quest’ultimo caso l’acquirente non è obbligato ad accettarla al momento dell’acquisto del veicolo e, in ogni caso, si tratta di una garanzia che non sostituisce quella legale, semmai vi si aggiunge.
La garanzia in caso di auto usate.
La garanzia nell’acquisto vale anche nel caso di auto usate.
Come per le auto nuove, essa vale per due anni, anche se, con l’accordo tra le parti, può essere ridotta a un anno (ipotesi molto frequente per cui vi consigliamo di leggere bene il contratto prima di firmarlo).
Il venditore è tenuto a consegnare al consumatore un veicolo conforme a quanto previsto nel contratto di vendita; inoltre deve mettere l’acquirente delle condizioni idonee a valutare la situazione obiettiva del veicolo.
Quando si acquista un’auto usata, è norma di prudenza controllare con molta attenzione lo stato in cui essa si trova, eventualmente facendo fare la verifica da un proprio meccanico di fiducia poiché la garanzia legale può coprire i difetti ed i guasti che non siano legati alla normale usura di uno o più pezzi.
Il consumatore ha diritto alla riparazione gratuita del guasto, con l’eventuale sostituzione di pezzi.
Trattandosi però di un bene usato, il concessionario potrà chiedere all’acquirente un contributo per l’acquisto di pezzi nuovi. Ciò è giustificato, perché il pezzo nuovo ha un valore superiore rispetto a quello usato che è necessario sostituire.
Nel caso in cui, invece, il consumatore abbia necessità di riparare immediatamente l’autovettura, può provvedere da se e successivamente richiedere al venditore il rimborso delle somme invocando le norme a garanzia.