Accade non di rado che, durante la stagione invernale, a causa di un’alluvione, di una violenta grandinata o di un albero sradicato dal forte vento, vengano danneggiate le auto in sosta.
In particolare, esistono due situazioni nelle quali il veicolo può riportare dei danni a causa del maltempo, ovvero:
– La prima situazione è quella in cui il veicolo riporta dei danni durante la marcia; tipo esempio è quello dell’improvvisa grandinata o pioggia torrenziale che, in pochi minuti, allaga sottopassaggi e rovina carrozzeria e vetri;
– La seconda situazione si riferisce al danno che la macchina può riportare dopo che l’ondata di maltempo è passata già da un po’ ma ha lasciato il suo segno. Si pensi alle buche stradali provocate dalle forti piogge, a quelle piante colpite dal temporale ma rimaste solo spezzate, non del tutto abbattute e rimaste pericolanti.
Si tratta di due situazioni differenti che vengono gestite diversamente.
In primo luogo, se è stata stipulata apposita assicurazione contro i danni alle auto provocati dal maltempo, la via del risarcimento è più comoda.
Si tratta di una garanzia accessoria, cioè di una polizza facoltativa, che può essere abbinata all’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile, cioè la Rc Auto.
Le coperture offerte normalmente dalle compagnie sono quelle sui danni causati da:
- grandine;
- trombe d’aria;
- tempeste;
- uragani;
- frane o smottamenti di terreno;
- inondazioni;
- valanghe o slavine;
- alluvioni.
È importante, comunque, controllare bene cosa offre la singola compagnia, poiché nella polizza potrebbe mancare qualcuna di queste coperture. Restano fuori i danni provocati da terremoti o da eruzioni vulcaniche, sui quali si dovrebbe fare un altro tipo di assicurazione
Ottenere il rimborso del danno, però, non è così scontato. L’evento che ha provocato il danno deve essere dichiarato eccezionale da un centro meteorologico riconosciuto e deve anche essere stato riscontrato da più automobilisti.
Accertati questi due aspetti, occorrerà presentare la richiesta di rimborso alla propria compagnia insieme ad una copia della denuncia dei danni effettuata presso le forze dell’ordine. Un perito della compagnia effettuerà il dovuto controllo per la stima dei danni e del conseguente costo della riparazione. Se l’auto è rimasta completamente distrutta, l’assicurazione rimborserà il valore di mercato del veicolo al momento in cui si è verificato l’evento.
Il costo della polizza dipende, soprattutto, da due fattori: il valore dell’auto e la zona di residenza: ci sono dei luoghi, infatti, più soggetti ad eventi atmosferici violenti rispetto ad altri.
E’ anche possibile che l’assicurazione liquidi un danno inferiore rispetto a quello richiesto; in questo caso, sarà necessario accettare la somma in acconto e avviare un procedimento civile per ottenere la condanna dell’assicurazione a pagare la rimanente parte.
In assenza di assicurazione contro i danni da maltempo, la situazione cambia.
Se la macchina riporta un danno per un caso fortuito ed eccezionale, senza assicurazione non c’è diritto al risarcimento.
Se, invece, il danno è causato dalla mancata manutenzione dei luoghi o delle cose (si pensi ai tombini che straripano o agli alberi che cadono perche non curati), il risarcimento del danno potrebbe chiedersi in virtù dell’art. 2051 del codice civile, secondo cui: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Significa che il cittadino ha diritto al risarcimento se, ad esempio, quella pianta che è caduta addosso alla sua auto provocando un danno era rimasta pericolante dopo l’ultimo temporale ed il Comune non ha provveduto alla sua messa in sicurezza.
Se, però, la Pubblica Amministrazione riesce a dimostrare che il danno è stato causato da un fatto non prevedibile e inevitabile (il caso di una calamità naturale) o di straordinaria gravità, il risarcimento al cittadino è possibile solo se si riesce a dimostrare la mancata manutenzione alla base dell’evento. Si pensi all’alluvione e al danno provocato dall’incuria degli argini di un fiume o alla voragine che si apre in una strada durante un violento temporale a causa della scarsa tenuta del terreno per una rete fognaria trascurata.
Sarà il Comune a dover provare di avere adottato tutti i provvedimenti necessari per evitare danni ai cittadini. La Cassazione, infatti, ha attribuito l’onere della prova all’ente locale sulla non prevedibilità di un evento atmosferico e sul fatto che, anche con la migliore più puntuale e precisa manutenzione, il danno sarebbe stato comunque provocato dall’eccezionalità dei fatti.
In vista del risarcimento, è opportuno fare dei video o scattare delle fotografie sul luogo in cui è avvenuto il danno a supporto delle proprie ragioni, oltre a raccogliere tutte le testimonianze possibili.