In questo periodo di limitazione delle libertà personali per motivi di ordine sanitario, è tornata alla ribalta l’annosa questione della liceità della pubblicizzazione dell’operato delle forze dell’ordine tramite video, foto e audio, spesso montati ad arte con scopi ben precisi e spesso mancanti di parti fondamentali per la comprensione dell’accaduto.
Viene quindi lecito porsi questo interrogativo: “è legittimo filmare le forze dell’ordine mentre operano?”
Cominciamo dicendo che non ci sono leggi che proibiscano di fotografare e filmare gli agenti delle forze dell’ordine.
Gli agenti si possono fotografare e filmare mentre sono in servizio, mentre sono impegnati in operazioni, mentre presidiano manifestazioni pubbliche: insomma, generalmente quando stanno esercitando le loro funzioni.
Le uniche eccezioni, aveva specificato il Garante della Privacy nella nota del 2011, sono i singoli casi in cui l’autorità pubblica abbia posto espliciti divieti, quale potrebbe essere un’attività soggetta a segreto istruttorio.
Tuttavia, se è vero che non esistono disposizioni normative che vietino esplicitamente di fotografare o riprendere le forze dell’ordine, è pur vero che, anche per questi ultimi, valgono le normali leggi sulla privacy che impediscono di diffondere immagini di altre persone senza il loro consenso, a meno che la diffusione non rientri nel diritto di cronaca (e questo dipende dalle immagini, non dal fatto che l’autore sia un giornalista o un semplice cittadino).
È evidente che a decidere se la foto o il filmato violi la privacy degli agenti di polizia, oppure se rientri nel diritto di cronaca, non sono gli agenti di polizia stessi e neppure il cittadino che li riprende.
Qui si apre un discorso piuttosto complesso, perché scattare una foto o girare un video è diverso da diffondere quei materiali.
Registrazione: abbiamo già detto che non esistono leggi che proibiscano in modo generalizzato di fotografare, filmare o registrare l’audio di appartenenti alle Forze dell’Ordine durante lo svolgimento delle proprie funzioni
Diffusione: Una volta che la registrazione è stata fatta va affrontata la fase, eventuale, della diffusione. La comunicazione individuale, la pubblicazione anche online o la messa a disposizione in qualsiasi modo di un filmato a un terzo, comprese la pubblica autorità o le forze dell’ordine, sono un processo indipendente, che richiede una giustificazione separata da parte del titolare del trattamento dei dati, in mancanza del quale si incorre nella violazione della privacy.
Tale violazione andrebbe esclusa se la diffusione operasse come esercizio di un diritto di cronaca.
In questo secondo caso è opportuno evidenziare come l’eventuale utilizzo delle registrazioni effettuate dovrà essere vagliato successivamente da un giudice, e quindi NON dal soggetto che esegue la ripresa.
Nel caso di pubblicazione NON avente come unica finalità la divulgazione di informazioni, opinioni o idee, il giudice dovrà valutare la sussistenza di eventuali violazioni quali ad esempio quelle di cui all’Art.167 “trattamento illecito di dati” del codice della privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) o altri sia di ordine penale che civile.
Se la finalità è invece comunque ritenuta “unicamente giornalistica” dovrà comunque essere valutato, sempre dal giudice, se sono stati rispettati i criteri di essenzialità, interesse pubblico e veridicità dell’informazione.
In sintesi ed in buona sostanza, non vi sono norme di ordine pubblico che vietino di fare filmati e fotografie alla polizia o alle altre autorità, ma esistono solo le normali regole del codice della privacy, valevoli anche per tutti gli altri privati cittadini.
Il Garante sottolinea, infine, che le persone riprese che ritengono lesi i propri diritti possono sempre far ricorso agli ordinari rimedi previsti dall’ordinamento in sede civile e penale.