Il codice della strada stabilisce che l’amministrazione titolare del suolo è tenuta anche alla manutenzione delle strade e a far sì che le stesse non costituiscano pericolo per pedoni o conducenti di auto, moto, biciclette, monopattini, ecc. Questo, ovviamente quando si tratta di suolo pubblico. La stessa norma è applicabile anche nel caso di via privata: in tale ipotesi, la responsabilità ricadrà sul relativo titolare.
Da questa regola deriva, in capo al proprietario della strada, una responsabilità di tipo “oggettivo” (ossia a prescindere da colpa o malafede) per tutti i danni causati da eventuali insidie stradali, sia a mezzi che a persone.
La norma di riferimento della fattispecie è l’art. 2051 c.c., in materia di responsabilità per danni da cose in custodia, ove il custode è responsabile dei danni provocati dal bene di cui è titolare, pertanto il Comune risponde delle lesioni subite dal danneggiato a causa della strada ammalorata, fatta salva l’ipotesi in cui in cui dimostri il caso fortuito.
Tale principio è stato “sfruttato” da più parti per ottenere indebiti risarcimenti anche per danni evitabili o comunque non imputabili alla pubblica amministrazione, sicché, la giurisprudenza ha dovuto, per forza di cose, delimitare l’utilizzo di tale norma.
Oggi, pertanto, il risarcimento danni da buche stradali può essere richiesto solo a condizione che la buca costituisca una “insidia” o un “trabocchetto”: in altre parole, deve trattarsi di un ostacolo non visibile con l’ordinaria diligenza, da parte di un uomo medio.
Con questa precisazione i giudici hanno voluto escludere il diritto al risarcimento per chi cammina distratto o guida con gli occhi non puntati verso la strada.
Risultato: tanto più è grande la buca, tanto più evidente è lo stato di dissesto della strada, tanto meno nascosta è l’insidia, tanto minori saranno le possibilità di vedersi indennizzare il danno subìto per la caduta accidentale.
Fatta questa doverosa premessa, ove sussistano i presupposti per il risarcimento, a pagare i danni auto per buche stradali è il proprietario della strada, sia questi un soggetto pubblico (un’amministrazione come l’Anas o un ente locale come la Regione, la Provincia o il Comune) o un soggetto privato.
Una volta individuato il soggetto di appartenenza, è a quest’ultimo che andrà presentata la richiesta di risarcimento; richiesta che andrà corredata con le opportune evidenze quali:
- l’indicazione del giorno e dell’ora in cui si è verificato il danno;
- l’indicazione del preciso tratto di strada ove è avvenuta la caduta nella buca stradale;
- le prove fotografiche della buca stradale e del danno (fisico o al veicolo) subìto;
- l’indicazione di eventuali testimoni in grado di confermare che il danno è stato determinato solo e unicamente dalla buca stradale e non da altre ragioni;
- nel caso di danni fisici, anche i certificati medici e del pronto soccorso.
Spesso si crede che, per ottenere il risarcimento del danno per la caduta da buca stradale basti dimostrare l’esistenza della buca (insidiosa e nascosta) e i danni riportati (siano essi fisici o al veicolo).
Invece, non basta.
La giurisprudenza richiede un’ulteriore e più difficile prova: quella del cosiddetto “nesso di causalità”.
Il danneggiato deve cioè dimostrare di essersi fatto male proprio a causa della buca stradale e non di altre e differenti ragioni, anche se concomitanti.
Ad esempio, una persona che cade a terra su una buca perché ha le scarpe slacciate o perché viene spinta dal passante dietro di lui non può chiedere il risarcimento al Comune, così come non può chiederlo il proprietario della moto che finisce sulla buca solo perché il freno, a causa di un guasto, non è riuscito a fermare in tempo il mezzo.
Una prova di questo tipo è certamente complicata da raggiungere e, spesso, richiede la dichiarazione di almeno un testimone che possa affermare di aver visto l’incidente e di poter confermare che la causa sia stata solo e unicamente l’insidia stradale.
Tale nesso causale può essere interrotto, (e dunque verrà respinta la domanda di risarcimento del danno) se il soggetto è a conoscenza della situazione di grave dissesto della via e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente.
In questo caso, il titolare della strada ammalorata, non risponde per la caduta del danneggiato quando le pessime condizioni del manto stradale sono immediatamente percepibili da chiunque, a maggior ragione da chi conosce il luogo.