Tradimento del coniuge: come e quando raccogliere le prove

Nella moderna società, sempre più caratterizzata da una costante presenza della tecnologia in ogni momento della giornata, iniziano ad essere sempre più frequenti i casi di matrimoni che finiscono per un tradimento “consumato” online o tramite le più frequenti applicazioni di messaggistica.

Se, dunque, da un lato si riesce a scoprire una situazione spiacevole, è anche vero che, dall’altro lato, non sempre le prove raccolte possono essere poi utilizzate in processo di separazione fra i coniugi, magari tentando di utilizzare le prove raccolte per addebitare la responsabilità del fallimento del matrimonio proprio al coniuge infedele.

Questo perché chi viola la privacy non può poi avvalersi del frutto di tale attività neanche per far valere un proprio diritto, rischiando anche una condanna penale.

Esistono, tuttavia, delle eccezioni.

Registrare le conversazioni

Il coniuge che intende raccogliere elementi di prova non può nascondere un registratore acceso in casa e poi andare via.

In tal caso commetterebbe il reato di interferenza illecita nella vita privata altrui e, se scoperto, può essere passibile di querela.

L’unico caso in cui si può registrare una conversazione, anche ad insaputa di altri soggetti, è di trovarsi all’interno della conversazione.

Non è reato registrare una conversazione all’insaputa degli altri (ad esempio con il cellulare) a condizione chi utilizza il registratore sia fisicamente presente alla discussione.

Non è necessario che quest’ultimo parli, apportando un proprio contributo alla conversazione, potendo anche ascoltare quel che dicono gli altri; l’importante è che la sua presenza sia percepita da tutti.

Sul punto, la Cassazione ha più volte chiarito che chi parla e conversa con altre persone accetta anche il rischio di essere registrato da questi ultimi, motivo per cui la registrazione di un dialogo, in presenza dello stesso soggetto che nasconde il registratore è una prova utilizzabile anche in processo.

E’ da escludere che la prova raccolta da un terzo possa essere usata da un altro soggetto proprio perché è di fondamentale importanza che il soggetto che voglia utilizzare la prova sia presente alla conversazione.

Spiare il cellulare del coniuge

Se il coniuge ha lasciato il proprio cellulare sulla scrivania, sul divano o in qualsiasi altro spazio liberamente accessibile dell’abitazione comune (non sarebbe tale un cassetto privato o la borsa) e il dispositivo non è protetto da password o altri codici, è ben possibile aprirlo e spiare messaggi, chat e fotografie.

La convivenza con un’altra persona comporta sempre un affievolimento della propria sfera di riservatezza e la condivisione degli stessi spazi implica un implicito consenso alla conoscenza di dati e comunicazioni, anche riservate.

Così, se il marito o la moglie dimentica lo smartphone a casa e l’altro lo apre, non commette reato, salvo che il dispositivo sia protetto da un codice di accesso, dal riconoscimento facciale o da una password non comunicata all’altro.

E’ bene, tuttavia, utilizzare le massime precauzioni al fine di non compromettere la prova raccolta.

Prima di affrontare le modalità di raccolta della prova è opportuno sciogliere un quesito che spesso ci viene posto: il messaggino ricevuto (su whatsapp o altra piattaforma) è prova del tradimento?

Secondo la Cassazione il messaggio in sé giustifica la separazione con addebito (a prescindere dall’eventuale consumazione fisica) perché riesce a generare il semplice sospetto, quando inequivoco, che può determinare l’intollerabilità della convivenza ed è quindi fonte di responsabilità.

Il messaggino in se è contestabile sotto diversi profili (data, dispositivo di ricezione, ecc) ma, per poter rinvigorire tale prova, è opportuno raccogliere una deposizione testimoniale (anche di un amico o un parente) che, chiamato sul momento, abbia letto la chat e sia in grado di confermare una serie di elementi di circostanza davanti al magistrato.

E’ da escludere la fotografia al cellulare del coniuge con tutti gli sms, al pari degli screenshot, poiché potrebbe creare dei problemi di contestazione in fase processuale che renderebbero la prova inutilizzabile.

Accedere all’account facebook ed alle mail del coniuge

Altamente da escludere è lo spionaggio dell’account facebook del coniuge poiché integra un vero e proprio reato, come disposto dal codice penale e avallato dalla giurisprudenza in materia.

Sono sempre più frequenti le querele sporte da mogli e mariti che si ritrovano spiati su Facebook dal partner che tenta di scovare le “amicizie” e i messaggi privati: l’art. 615-ter del c.p., tuttavia punisce espressamente un tale comportamento che integra un accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, rischiando la reclusione fino a tre anni.

Del pari, è da escludere la creazione di un account finto per trarre in inganno il coniuge e raccogliere i messaggi infedeli poiché tale comportamento è passibile di condanna ai sensi dell’art. 494 c.p. che punisce l’ipotesi di sostituzione di persona.

Anche la violazione dell’email del coniuge è un reato quando almeno sia protetta da una user o password.

Non importa che, aprendo il computer, questo sia già “loggato” o che la posta elettronica venga scaricata in automatico dal client.

Anche in tale caso, si può configurare un reato, quello di accesso abusivo a sistema informatico.

Leggere la posta di un’altra persona è reato non solo perché viola la privacy, ma anche perché la nostra stessa costituzione tutela la segretezza della corrispondenza (anche quella elettronica) come uno dei principi cardine del nostro Stato democratico.

E’ evidente come il pericolo di procurarsi le prove con le modalità appena affrontate, oltre ovviamente al rischio penale, è anche quello di non poterle utilizzare in causa: le prove acquisite in modo illegittimo non possono essere usate neanche per difendere i propri diritti.

 

Far pedinare il coniuge

Discorso leggermente diverso si può fare sul pedinamento del coniuge.

Se ci si affida ad un’agenzia preposta, munita di autorizzazione e con serie competenze, l’attività di spionaggio è lecita ed ammissibile.

Il punto però è che il report del detective non è una prova se contestato dalla controparte.

Pertanto sarà necessario che l’investigatore testimoni davanti al giudice dichiarando ciò che ha visto.

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